Con la recente sentenza 28 gennaio 2025, n. 204 la Suprema Corte ha affermato che la natura di un atto emesso dall’Amministrazione prescinde dalla formale denominazione attribuita allo stesso da parte dell’Ufficio.

E invero, nella vicenda oggetto della sentenza l’Agenzia delle dogane, a seguito dell’annullamento di un’autorizzazione, emetteva un avviso di pagamento per le annualità ancora accertabili ritenendo che il provvedimento emesso avesse validità ex tunc e affermando che “quando l’Amministrazione revoca l’autorizzazione a fruire di un beneficio fiscale per errore nell’applicazione nella legge si versa in fattispecie di annullamento d’ufficio in cui stante l’inderogabilità della norma tributaria non devono essere valutati gli interessi dell’Amministrazione degli interessati e in ordine al quale l’illegittimità sussiste anche quando l’autorizzazione era stata concessa in presenza di presupposti poi mutati”.

A seguito del ricorso da parte del contribuente, i giudici, sia in primo che di secondo grado, hanno ritenuto illegittimo il provvedimento impositivo.

In particolare, la Corte di giustizia di secondo grado ha attribuito efficacia ex nunc all’atto di annullamento dell’Amministrazione, giacché “il provvedimento adottato in autotutela, indipendentemente dalla formale denominazione, doveva essere qualificato non come annullamento in autotutela, ma come un atto di revoca di un atto ab origine legittimo, avuto riguardo al fatto che l’autorizzazione rilasciata dalla Dogana era legittima, in quanto [al momento del rilascio] sussistevano i presupposti per l’applicazione dell’agevolazione”.

L’Agenzia delle dogane ha pertanto proposto ricorso in Cassazione e i giudici di legittimità, condividendo le ragioni dei giudici di secondo grado, hanno affermato che “il provvedimento di annullamento di tale autorizzazione da parte di ADM non presentava pertanto la natura di annullamento in autotutela, perché non determinava il ripristino di una situazione originariamente illegittima, non ravvisandosi un pregresso atto affetto da vizi di legittimità, mentre solo a seguito di un diverso apprezzamento della situazione di fatto che aveva dato luogo alla sua emanazione ADM riteneva mutata la situazione che aveva comportato il rilascio dell’autorizzazione, da considerare però legittima al momento della sua emanazione”.

Conseguentemente, è stata ritenuta corretta la sentenza di secondo grado che aveva attribuito efficacia ex nunc al provvedimento di annullamento dell’Amministrazione e la conseguente illegittimità dell’invito al pagamento.