Con la circolare 22 luglio 2026, n. 19/D, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli in un’ottica di rapporto maggiormente collaborativo tra Amministrazione finanziaria e contribuente, fornisce istruzioni operative aggiornate su adempimento spontaneo, revisione della dichiarazione su istanza di parte e ravvedimento operoso, integrando le linee guida sull’adempimento spontaneo in Dogana dettate con la circolare 16/D del 2026.

Da un lato, viene confermata la possibilità di ridurre al minimo le conseguenze sanzionatorie, sia dal punto di vista amministrativo che penale, per gli operatori che decidono di correggere un errore o di aderire alla contestazione dell’Agenzia delle dogane; dall’altro lato, viene potenziata la compliance doganale, precisando che, in caso di errore, è possibile evitare un procedimento penale per contrabbando, anche quando il pagamento della sanzione avvenga in misura ridotta.

Con la revisione su istanza di parte, l’operatore, non prima dello svincolo della merce, può correggere una dichiarazione doganale senza incorrere in una sanzione amministrativa, purché non siano ancora iniziate verifiche, ispezioni o controlli da parte dell’Agenzia e purché l’operatore non sia a conoscenza di eventuali attività di accertamento da parte della Dogana o della Procura.

La circolare precisa, tuttavia, che l’avvio di un eventuale controllo da parte dell’Agenzia non pregiudica la possibilità di accedere alla revisione di parte, a meno che la Dogana non intenda procedere alla visita delle merci o abbia già stabilito l’inesattezza delle indicazioni contenute nella dichiarazione.

Al di fuori di queste due ipotesi, la richiesta di revisione di parte può comunque essere presentata, anche se resta esclusa la possibilità di ottenere l’annullamento totale della sanzione amministrativa.

Con lo strumento del ravvedimento operoso, se un’azienda riceve una richiesta di documentazione da parte della Dogana, può presentare un’istanza di parte, versando l’eventuale sanzione dovuta in misura ridotta, così regolarizzando l’errore fino a quando non sia stato notificato un avviso di accertamento, ottenendo uno sconto sulle sanzioni.

La circolare chiarisce, infine, che il versamento dei diritti doganali può essere effettuato attraverso il conto di debito, mentre per le sanzioni è necessario procedere a un pagamento separato.