Con la recente sentenza 1° luglio 2024, n. 495, la Corte di giustizia di secondo grado della Liguria si è pronunciata sulla deducibilità dei costi intragruppo.

Nella fattispecie, i giudici di secondo grado, dopo aver valutato la documentazione prodotta in atti, hanno confermato la sentenza di primo grado favorevole al contribuente con una motivazione chiara e lineare.

In particolare, la Corte ha affermato che “a fronte della peculiare natura dell’accordo intercorso fra la società danese (la casa madre del gruppo cui appartiene la società odierna appellata), sussistono i presupposti per la applicata detrazione. La valutazione delle prestazioni concrete che sottendono ai costi infragruppo applicati dalla casa madre e gravanti sulla società appellata (disconosciuti dall’ufficio perché reputati non inerenti e dunque in contrasto con l’art.109 TUIR), a fronte degli effetti dell’accordo di service agreement paiono rivestire un’utilità per la società fruitrice che ne giustifichi l’inerenza ai sensi della norma predetta, in quanto facenti parte dei costi sostenuti la produzione del reddito. In linea generale, l’inerenza dei costi deducibili deve valutarsi con riferimento all’attività imprenditoriale nel suo complesso e non sulla correlazione tra costi e ricavi di cui all’ art. 109 cit., escludendosi dal novero dei costi deducibili solo quelli che si collocano in una sfera estranea all’attività imprenditoriale.

Inoltre, in caso di contestazione afferenti alla deduzione di costi inerenti ex art. 109 TUIR o alla detrazione dell’Iva è onere del contribuente tenere regolarmente le scritture contabili e le fatture, nelle quali deve essere riportato oggetto e corrispettivo di ogni operazione commerciale, mentre compete all’Amministrazione finanziaria dimostrare la fittizietà dell’operazione anche mediante prova diretta o indiretta.

Nel caso di specie, nella prima direzione la parte appellata ha dimostrato l’inerenza dei costi e la relativa imputabilità al peculiare accordo nonché alle conseguenti attività svolte, necessarie per la produzione del reddito; nella seconda direzione, se per un verso la parte ha tenuto correttamente le scritture e i documenti, dimostrando i presupposti evocati, per un altro verso, l’amministrazione non ha adempiuto al relativo onere probatorio, sia in relazione alla specifica valutazione del peculiare accordo, sia in relazione alla contestazione dei diversi importi”.