Con la circolare 2 settembre 2025, n. 22, l’Agenzia delle dogane, nel rispetto di quanto statuito dal CDU e a quanto previsto nella determinazione direttoriale del 25 luglio 2025, n. 506849, precisa e aggiorna l’iter e le condizioni richieste al fine di autorizzazione gli operatori ad agire in qualità di rappresentanti doganali diretti, espletando le formalità doganali in nome e per conto del soggetto rappresentato.
Le condizioni richieste dalle Dogane, relativamente agli standard minimi di competenza e alle qualifiche professionali, continuano a essere considerate assolte per gli spedizionieri doganali, per i Cad e per gli AEO (operatori economici autorizzati).
In particolare, l’Agenzia richiede che l’operatore abbia presentato nel triennio almeno 300 dichiarazioni, di cui 100 devono riferirsi all’ultimo anno antecedente la richiesta.; inoltre almeno un 30 deve riguardare operazioni di immissione in libera pratica e sono escluse dal computo eventuali dichiarazioni semplificate di importazione (H7).
Per il mantenimento dell’abilitazione è precisato che sarà necessario espletare attività dichiarativa per almeno cento dichiarazioni all’anno in qualità di rappresentante.
Il requisito inerente la qualifica professionale si intende assolto con il possesso dell’abilitazione professionale e il superamento di un percorso formativo finalizzato alla qualifica Aeo con successivo mantenimento mediante l’obbligo di aggiornamento di almeno 30 ore.
Nel caso di richiesta inoltrata trascorsi tre anni dall’ottenimento del titolo professionale (o autorizzazione al Cad o dall’ottenimento del riconoscimento Aeo), il richiedente dovrà anche certificare con atto notorio l’assenza di condanne penali passate in giudicato e l’assenza di carichi pendenti.
L’eventuale diniego da parte della Dogna potrà essere impugnato con ricorso gerarchico ovvero in via giurisdizionale al Tar del Lazio.