Con la circolare 30 dicembre 2025, n. 38/2025, l’Agenzia delle dogane ha illustrato le modalità per effettuare il ravvedimento operoso frazionato in Dogana.
In particolare, l’Agenzia ha precisato che con l’art. 104 delle disposizioni nazionali complementari, d.lgs. 24 settembre 2024, n. 141 (DNC), il legislatore ha rinviato in maniera esplicita l’applicazione al sistema sanzionatorio doganale, per quanto non specificamente previsto e in quanto compatibile, delle disposizioni sanzionatorie generali di cui ai d.lgs. 471 e 472 del 1997 (dal 1° gennaio 2027, i suddetti decreti saranno sostituiti dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali, d.lgs. 173 del 2024).
Per quanto concerne le sanzioni in materia doganale, in particolare per quelle collegate a dichiarazione, tuttavia, fino a oggi, non è stato possibile per il contribuente effettuare in maniera contestuale il pagamento del tributo e della connessa sanzione mediante la presentazione della dichiarazione doganale.
Il pagamento della sanzione con il ravvedimento operoso è stato tuttavia possibile, successivamente alla presentazione della dichiarazione doganale di rettifica o di regolarizzazione a posteriori, presso il servizio cassa degli uffici doganali.
In merito alla contestualità del pagamento del tributo e della sanzione, previsto dal secondo comma dell’art. 13, d.lgs. 472 del 1997, la circolare del 30 dicembre richiama il precedente chiarimento dell’Agenzia delle entrate, la quale, con la circolare 42E del 2016, ha precisato che il ravvedimento operoso non deve necessariamente avvenire in un’unica soluzione.
In particolare, con la suddetta circolare l’Agenzia delle entrate ha affermato che deve essere considerato valido il ravvedimento anche nei casi in cui il contribuente effettui i pagamenti del tributo, dei relativi interessi di mora e della sanzione in momenti successivi e non in modo contestuale.
Il ravvedimento operoso frazionato è pertanto possibile a condizione che: 1) prima del pagamento degli interessi e della sanzione ridotta avvenga il pagamento integrale del tributo; 2) la misura della sanzione ridotta è stabilita dal momento in cui la stessa viene versata e non dal momento in cui è stato effettuato il pagamento del tributo.
Gli interessi devono essere calcolati per i diritti doganali costituenti diritti di confine, nella misura indicata dall’art. 114 CDU, ossia dal tasso BCE maggiorati di due punti, per i diritti doganli diversi dai diritti di confine, al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
La circolare ha evidenziato che il ravvedimento operoso è possibile sempre che non sia già stato notificato al contribuente l’atto di irrogazione della sanzione e che nessun atto autorizzativo preventivo dell’ufficio doganale è previsto, giacché trattasi di adempimento spontaneo del contribuente che non necessita di alcuna valutazione preventiva dell’Amministrazione finanziaria.