La Corte di giustizia UE, con la sentenza 13 novembre 2025, causa C-639/24, ha affermato che l’esenzione Iva prevista per le cessioni intracomunitarie non può essere negata dalle Autorità fiscali per la mancata produzione delle prove previste dall’art. 45 bis, Reg. 2011/282, purché l’avvenuta cessione intracomunitaria sia dimostrata con altri mezzi probatori.
Come noto, l’art. 138, paragrafo 1, direttiva Iva 2006/112, dispone, in sostanza, che gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nell’Unione, dal venditore o dall’acquirente o per loro conto, se sono soddisfatte le seguenti
condizioni.
Da un lato, occorre che tali beni siano ceduti a un altro soggetto passivo, o a un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto di detti beni ha inizio.
Dall’altro lato, occorre che il soggetto passivo o un ente non soggetto passivo destinatario della cessione sia identificato ai fini dell’Iva in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e abbia comunicato al cedente tale numero di identificazione Iva.
L’articolo 45 bis, Reg. 2011/282, elenca i casi nei quali esiste una presunzione che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nell’Unione, ma non elenca in modo esaustivo gli elementi di prova necessari per dimostrare l’esistenza di una cessione intracomunitaria.
Di conseguenza, qualora le condizioni di applicazione della presunzione non siano soddisfatte, le Autorità fiscali sono tenute a valutare qualsiasi elemento di prova fornito dal venditore dei beni al fine di determinare se quest’ultimo sia riuscito a dimostrare che tali beni sono stati oggetto di una cessione intracomunitaria.
La sentenza in commento ha quindi affermato il principio in base al quale l’esenzione dall’Iva per le cessioni intracomunitarie non può essere negata per il solo motivo che non siano stati forniti gli elementi di prova previsti dall’articolo 45 bis, Reg. 282/2011, dovendo le Autorità fiscali nazionali valutare qualsiasi elemento di prova prodotto per accertare che i beni siano stati effettivamentem trasportati verso una destinazione esterna al territorio dello Stato.