Con l’ordinanza 2 giugno 2026, n. 17414, la Suprema Corte è tornata sul tema dei depositi IVA, in una controversia tra una società di logistica e l’Agenzia delle dogane, relativa a contestazioni per mancata immissione fisica delle merci in deposito.
L’Ufficio pretendeva una nuova IVA all’importazione e le relative sanzioni; la società aveva già assolto l’imposta tramite auto-fatturazione.
La Cassazione, richiamando il proprio precedente n. 11709/2019, ha affermato che quando i dazi sono stati regolarmente pagati e l’IVA è stata assolta con il meccanismo dell’autofattura il mancato rispetto delle formalità del deposito IVA integra una violazione meramente formale.
In tali fattispecie, non è legittima una nuova riscossione dell’IVA, che si tradurrebbe in doppia imposizione; residua, tuttavia, una violazione formale, da sanzionare in modo proporzionato.
La pronuncia si innesta in un quadro in cui la riforma della normativa nazionale in materia doganale sta intervenendo anche sul sistema sanzionatorio, con l’obiettivo dichiarato di evitare effetti eccessivamente penalizzanti per il contribuente che attivi le procedure di rettifica su istanza di parte. Le nuove disposizioni chiariscono, in linea con l’impostazione condivisa dall’Agenzia delle dogane, che in caso di revisione della dichiarazione richiesta dal contribuente non si applicano né le sanzioni amministrative, né la confisca, favorendo l’emersione spontanea degli errori.
Per gli operatori, il combinato di giurisprudenza e riforma suggerisce due linee operative: