Con la circolare 15 maggio 2026, n. 11, l’Agenzia delle dogane è tornata ad occuparsi del regime di ammissione temporanea per imbarcazioni battenti bandiera di Paesi terzi (extra-Ue), impiegate sia per uso privato che commerciale, offrendo chiarimenti importanti per il settore della nautica da diporto, ad integrazione di quanto già rappresentato nelle circolari n. 8 del 2025 e n. 20 del 2022.

L’Amministrazione, dopo aver ricordato le condizioni e le modalità con le quali è possibile vincolare uno yacht a uso privato al regime di ammissione temporanea, ha precisato le procedure operative per l’appuramento di tale regime.

Per quanto riguarda i “pleasure Yacht”, l’Amministrazione ha ricordato che le unità da diporto immatricolate in un Paese terzo che entrano nel territorio dell’Unione europea, in linea di principio, possono essere vincolate al regime di ammissione temporanea con il semplice attraversamento del limite delle acque territoriali, senza necessità di ulteriori formalità doganali.

Conseguentemente, l’ingresso nelle acque territoriali dello Stato membro della Ue (entro le 12 miglia dalla costa) è sufficiente a vincolare il bene a tale regime doganale.

Tuttavia, il soggetto interessato ha in ogni caso la facoltà di non avvalersi di tale semplificazione e presentare la dichiarazione verbale di vincolo al regime.

Quanto alle modalità di appuramento, l’Amministrazione doganale, uniformandosi anche a quanto deciso dalla recente sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, 4 marzo 2026, n. 200, ha chiarito che il regime si considera appurato con l’uscita dell’imbarcazione dalle acque territoriali della Ue.

In particolare, i giudici di merito liguri hanno affrontato un aspetto sul quale non vi erano precedenti né nazionali né della Corte di giustizia Ue: per interrompere il termine di appuramento è sufficiente entrare in acque internazionali ovvero, come sostenuto dall’Agenzia delle dogane, è necessario entrare nel porto di un Paese terzo?

Accogliendo in pieno gli argomenti difensivi formulati nell’interesse degli armatori, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria ha espressamente statuito che “nessuna norma nazionale o unionale, per determinare l’interruzione del c.d. periodo di appuramento, subordina l’uscita dal territorio doganale all’ingresso nelle acque territoriali o addirittura a un porto di un Paese terzo”.

La circolare in commento e la giurisprudenza di merito citata sono destinate ad avere un impatto sistematico importante, rendendo di fatto superflua la prassi per cui le imbarcazioni raggiungono periodicamente porti situati in Paesi extra Ue e riconoscendo la maggiore neutralità dell’ingresso in acque internazionali rispetto all’ipotesi sostenuta dall’Agenzia delle dogane, che avrebbe potuto invece creare disparità di trattamento in base allo Stato membro di riferimento: le acque internazionali distano sempre 12 miglia dalla costa, mentre in alcuni casi le acque e i porti di un Paese terzo possono essere anche a poche centinaia di metri.