La prova dell’uscita della merce dal territorio nelle cessioni intracomunitarie ha costituito di recente oggetto di diverse pronunce sia di merito che di legittimità, nelle quali è stato riconosciuto valore a diverse tipologie di documentazione, qualora concordanti: in particolare, fatture di vendita dei beni; lettere di vettura; documentazione bancaria; contratti attestanti impegni intrapresi tra le parti che hanno dato origine alla cessione intracomunitaria; documentazione commerciale che attesti il passaggio di proprietà tra cedente e cessionario; CMR firmato; Intrastat; altra documentazione a seconda della natura del bene.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell’affermare che l’effettività delle cessioni intracomunitarie può essere dimostrata con ogni mezzo (in tal senso, Cass., 28 agosto 2024, n. 23295; Cass., 28 agosto 2024, n. 23303; Cass., 27 dicembre 2021, n. 41532; Cass. febbraio 2021, n. 2327; Cass., 8 novembre 2019, n. 28832; Cass., 24 marzo 2016, n. 5833; Cass. 27 luglio 2012, n. 13457).
Anche la Corte di giustizia Ue, con la recente sentenza 13 novembre 2025, causa C-639/24, ha affermato che l’esenzione Iva prevista per le cessioni intracomunitarie, non può essere negata dalle Autorità fiscali per la mancata produzione delle prove previste dall’art. 45 bis, Reg. 2011/282, in vigore dal 1° gennaio 2020, purché l’avvenuta cessione intracomunitaria sia dimostrata con altri mezzi probatori.
Nell’applicare tale principio, la Suprema Corte, con la recentissima sentenza 8 aprile 2026, n. 8726, ha affermato che “secondo i giudici unionali, dunque, deve prevalere un approccio sostanzialistico, cosicché, qualora le condizioni di applicazione della presunzione di cui all’art. 45-bis del regolamento di esecuzione n. 282/2011 non siano soddisfatte, le autorità fiscali non possono semplicemente concludere per la inesistenza del fatto ignoto (l’avvenuto perfezionamento della cessione tra stati membri), ma “sono tenute a valutare qualsiasi elemento di prova fornito dal venditore dei beni al fine di determinare se quest’ultimo sia riuscito a dimostrare che tali beni sono stati oggetto di una cessione intracomunitaria” (punto n. 16 della sentenza).
Si legge, infatti, nella pronuncia in esame che “dei requisiti formali non possono mettere in discussione il diritto del venditore all’esenzione dall’Iva qualora siano soddisfatte le condizioni sostanziali di una cessione intracomunitaria. Del pari, il principio di neutralità fiscale esige che l’esenzione dall’Iva sia accordata se tali condizioni sostanziali sono soddisfatte, anche se certi requisiti formali sono stati omessi da parte dei soggetti passivi”.
Ritiene questa Corte che tali principi, benché espressi in relazione ad una normativa sopravvenuta rispetti ai fatti per cui si procede, possano trovare applicazione anche in relazione a quest’ultimi, stante il loro carattere generale, essendo espressione di un approccio sostanzialistico che prescinde dalla specifica regolamentazione normativa vigente.
Del resto, l’Amministrazione finanziaria non può pretendere di vincolare il contribuente alle prove documentali indicate nei propri regolamenti perché per questa via si introdurrebbe una prova legale tramite un atto amministrativo.
Pertanto, si deve ritenere sufficiente, nelle controversie come quella in esame, una prova fondata su documentazione non derivante da pubbliche amministrazioni, ma anche da soggetti privati, purché, ovviamente, documentalmente tale, dal momento che, quando il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il predetto documento di trasporto, la prova in questione potrà essere fornita “con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro” (Cass. n. 25587 del 21/09/2021)” (Cass., 8 aprile 2026, n. 8726; nello stesso senso, ex pluribus, Cass., 28 marzo 2024, n. 8477; Cass., 6 dicembre 2023, n. 30889).
In particolare, in quest’ultima sentenza la Suprema Corte ha ritenuto elementi idonei ad accertare l’effettiva uscita dal territorio dello Stato della merce “la produzione di fatture accompagnatorie, equiparate ai documenti di trasporto, i pagamenti relativi alle prestazioni in oggetto, effettuati con mezzi tracciabili, le dichiarazioni dei terzi clienti e gli elenchi Intrastat” (Cass., 6 dicembre 2023, n. 30889).