A decorrere dal 1° gennaio 2027, l’art. 7, comma 1, d.lgs. 471 del 1997, trascritto nell’art. 32 del d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173 (Testo unico sanzioni), prevederà una sanzione ad hoc pari al 50% dell’Iva dovuta, da applicare a “chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, qualora il bene sia trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da terzi per suo conto e il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro novanta giorni dalla consegna. La sanzione di cui ai periodi precedenti non si applica se, nei trenta giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta”.
Come noto, negli scambi intra UE le maggiori difficoltà pratiche riguardano la raccolta della documentazione attestante l’avvenuto trasporto in altro Stato membro, diverso da quello di partenza dei beni, soprattutto quando il trasporto è a cura del cessionario.
Al riguardo, la prassi dell’Agenzia delle entrate è stata quella di riconoscere al cedente nazionale la possibilità di raccogliere la documentazione probatoria del trasporto “appena la prassi commerciale lo rendesse possibile” (risoluz. 19/E del 2013); tale prassi è stata confermata anche dopo l’entrata in vigore della riforma di cui all’art. 45 bis del Regolamento di esecuzione (Interpello 141 del 2021), il quale, stabilisce che la spedizione “si presume avvenuta”, se il venditore ottiene specifici documenti (es. CMR, fatture, documenti bancari), che confermano il trasporto in un altro Stato UE.
Al riguardo, la posizione dell’Agenzia delle entrate, allineata a quella della Commissione europea, riconosce che “come in ogni altra ipotesi in cui non si è in possesso della documentazione specificamente richiesta dalla disposizione unionale ai fini dell’applicazione della presunzione, il
contribuente conserva la possibilità di dimostrare con altri elementi oggetti di prova che l’operazione sia realmente avvenuta” (circolare 12/E del 2020).
Con l’art. 32 Testo unico sanzioni, il legislatore ha voluto introdurre un termine per ottenere la prova del trasporto per le cessioni intracomunitarie, superato il quale scatta la sanzione, così come per le cessioni all’esportazione indirette.
Con la risposta all’interpello 65/2026 del 4 marzo 2026, l’Agenzia delle entrate ha chiarito la decorrenza del termine dei 60 giorni previsti dalla suddetta norma, precisando che “la cessione intracomunitaria assume rilevanza dalla data di consegna della merce per il suo definitivo invio in
altro Stato dell’Unione europea e, dunque, il termine dei 90 giorni, entro il quale occorre acquisire la prova che il bene, traportato a cura del cessionario o di terzi, sia effettivamente pervenuto in altro Stato membro della Ue – analogamente a quanto avviene per le esportazioni – decorre dalla data in cui il bene viene consegnato al terzo per il trasporto o la spedizione della merce, comprovata da un documenti di trasporto (DDT), da una lettera di vettura internazionale (CMR) o da ogni altro mezzo idoneo a provare l’avvenuto trasporto della merce fuori dall’Italia”.
La risposta all’interpello prosegue, precisando che, decorso inutilmente detto termine senza che sia stata acquisita la prova che il bene è giunto a destinazione, il cedente, per non incorrere nella contestazione della sanzione, deve regolarizzare la fattura mediante emissione della nota di debito e il versamento della relativa imposta entro i successivi trenta giorni.
Tuttavia, qualora successivamente alla regolarizzazione, il cedente riesca a recuperare le prove della fuoriuscita del bene dal territorio nazionale potrà recuperare l’imposta versata mediante l’emissione della nota di variazione ovvero mediante istanza di rimborso, in linea con le indicazioni della Corte di giustizia Ue, che impone agli Stati membri di assicurare sempre il beneficio della non imponibilità ovvero prevedere il diritto del soggetto passivo al rimborso dell’Iva assolta, nell’ipotesi in cui venga fornita la prova richiesta dalla legge.