Con la circolare del 19 gennaio 2026, n. 3/2026, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha fornito indicazioni operative, in merito all’istituto della consulenza giuridica, introdotto dall’art. 10-octies, l. 27 luglio 2000, n. 212, con il d. lgs. n. 219 del 2023, recante modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente.
Con tale previsione normativa, il legislatore ha voluto introdurre anche nel settore tributariom un’attività interpretativa svolta dall’Amministrazione finanziaria, diretta a fornire chiarimenti su problematiche di carattere generale, non riconducibili tuttavia a fattispecie concrete e personali di singoli contribuenti.
L’istanza può essere presentata da associazioni sindacali e di categoria, dagli ordini professionali, dagli enti pubblici o privati, dalle Regioni e dagli enti locali, nonché dalle amministrazioni dello Stato.
Con la circolare n. 3/2026, l’Agenzia delle dogane, riprendendo quanto riportato nella determinazione direttoriale 8 agosto 2025, n. 53373, emessa in applicazione del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 24 giugno 2025, ha chiarito espressamente:
– l’inapplicabilità dell’istituto della consulenza giuridica ai tributi costituenti risorse proprie tradizionali dell’Unione europea, per i quali si fa rimando alle norme unionali;
– il contenuto minimo dell’istanza e i casi di inammissibilità (istanza presentata da un soggetto diverso da quelli di cui all’art. 10-octies, l. 212 del 2000; fattispecie non di rilevanza generale oppure attinente a situazioni relative a singoli contribuenti; assenza di obiettive condizioni di
incertezza; questione già risolta da una precedente risposta dell’Amministrazione finanziaria;
questione per la quale l’istante è a conoscenza dello svolgimenti di attività di controllo nei confronti dei propri associati e/o rappresentati)
– le tempistiche per l’istruttoria dell’istanza, che deve concludersi entro il termine ordinatorio di 120 giorni dalla ricezione dell’istanza;
– la presentazione dell’istanza non incide, nei riguardi dei contribuenti rappresentati dai soggetti istanti, sulle scadenze previste dalle norme tributarie e sulla decorrenza dei termini di decadenza, né comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione;
– a seguito dell’istruttoria, la risposta rilasciata dall’Amministrazione finanziaria non è vincolante per i contribuenti rappresentati dai soggetti istanti, né autonomamente impugnabile.