Con la recente sentenza 22 settembre 2025, n. 193, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste, modificando il proprio orientamento in tema di sanzioni contestate agli importatori coinvolti nella nota questione relativa alla classificazione doganale dei pomodori secchi importati dalla Turchia, ha annullato integralmente l’atto di contestazione sanzioni notificato dall’Agenzia delle dogane a una società che opera nella distribuzione all’ingrosso di materie prime, prodotti finiti e semilavorati, alimentari.
La vicenda trae origine da un’operazione di importazione di “ortaggi o legumi temporaneamente conservati, ma non atti al consumo immediato nello stato in cui sono presentati – altri ortaggi o legumi” dalla Turchia, dichiarata con la voce doganale 0711908000 (dazio 0%).
L’Agenzia delle dogane, a seguito di un’analisi chimica sulla merce, ha ritenuto di rettificare la voce dichiarata, attribuendo la voce doganale 2002109000 (dazio del 14,40%).
La società importatrice, certa della correttezza della voce dichiarata, anche in considerazione dell’Informazione Tariffaria Vincolante, rilasciata in data 10 agosto 2023 ad altro operatore in relazione a prodotti identici, ha impugnato la pretesa dell’Agenzia delle dogane.
Il giudizio intrapreso dinanzi alla Corte di giustizia di primo grado di Trieste si è inserito nell’ambito di un più vasto contenzioso, instaurato in tutta Italia da numerosi operatori del settore.
La Corte di giustizia di primo grado di Trieste, nelle prime decisioni emesse nei confronti di altri operatori, aveva confermato gli avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle dogane, rideterminando le sanzioni in virtù del principio di proporzionalità e applicando una sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo dovuto, ricorrendo alla disposizione di cui all’art. 13, comma 3, d. lgs. 471 del 1997.
La questione di merito è stata oggetto di discussione anche in seno al Comitato europeo per la Tariffa doganale, il quale nel marzo 2025 ha emesso la Taxud n. 484476/2025, con la quale ha classificato i prodotti in oggetto con la voce doganale NC 20021090, come “pomodori preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico”
I giudizi relativi al merito della corretta classificazione tariffaria della merce, anche alla luce della suddetta Taxud, si sono pertanto conclusi a favore dell’Agenzia delle dogane.
Quanto alle sanzioni, è emerso in maniera ancora più evidente come la questione in oggetto sia sempre stata estremamente controversa, incerta e complessa, in relazione alla portata applicativa della normativa di riferimento, con la conseguenza che la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste, condividendo integralmente il motivo relativo all’applicazione dell’esimente delle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e ambito di applicazione della norma (art. 6, comma secondo, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472) e rettificando il proprio orientamento, ha annullato il provvedimento sanzionatorio notificato alla società importatrice, condannando l’Agenzia delle dogane alle spese di lite.
Anche i giudici della Corte di giustizi tributaria di primo grado di La Spezia, chiamati a pronunciarsi su identica vicenda per un diverso importatore, con dispositivo 17 settembre 2025 n. 118, hanno annullato integralmente le sanzioni amministrative irrogate.
Sulla scorta di tali prime sentenze in materia di sanzioni in relazione alla annosa questione delle importazioni di pomodori secchi dalla Turchia, si auspica, da un lato, che i giudici di merito proseguano ad annullare integralmente le sanzioni impugnate, in considerazione delle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni coinvolte; dall’altro lato, che l’Agenzia delle dogane si astenga dall’irrogare le sanzioni, laddove ritenga di dover modificare la voce doganale alle importazioni di pomodori secchi dalla Turchia degli ultimi tre anni.