La Suprema Corte, con la sentenza 26 giugno 2025, n. 17113, ha confermato il proprio rigoroso orientamento ai sensi del quale il principio del favor rei non si applica alle nuove sanzioni tributarie.
I giudici di legittimità, ripercorrendo la norma controversa, ossia l’art. 5, d.lgs. 87 del 2024 e i principi unionali e costituzionali, hanno escluso che sia illegittima la previsione di irretroattività contenuta nell’art. 5, citato.
In particolare, tale disposizione prevede l’applicazione delle nuove sanzioni più favorevoli a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, in contrasto con l’art. 3, d.lgs. 472 del 1997, che sancisce il principio ai sensi del quale “se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo”.
La Cassazione, tuttavia, ha affermato che tale irretroattività sarebbe bilanciata dalla “modifica radicale del rapporto tra fisco e contribuente” e anche dal rispetto dei principi di equilibrio di bilancio e di sostenibilità del debito pubblico.
Secondo i giudici di legittimità “la deroga al principio della applicazione della legge più favorevole, (…), ha il suo comune denominatore nella esigenza di comparazione con altri principi di pari rango, comparazione all’esito della quale la lex mitior può risultare recessiva, giustificandosene dunque la deroga”.
Tale decisione, che conferma il precedente orientamento dei giudici di legittimità (19 gennaio 2025, n. 1274), tuttavia, sembra ignorare i principi espressi nell’art. 20 legge delega della riforma sanzionatoria tributaria, che rinvengono la propria ratio nella volontà di ridurre l’afflittività delle sanzioni amministrative e penali e limitare le sanzioni, rendendo il sistema repressivo più in linea con il principio di proporzionalità delle stesse rispetto alla gravità dell’illecito.