Con il decreto 23 gennaio 2025, n. 3, la Prima Presidente della Suprema Corte ha ritenuto inammissibili i rinvii pregiudiziali sollevati da due Corte di Giustizia tributarie, relativi alla sospensione dei termini decadenziali di 85 giorni introdotta nel periodo emergenziale Covid, sostenendo che tale proroga valga non solo per gli atti in scadenza nel 2020, ma anche per quelli successivi interessati dal periodo di sospensione.

Secondo il suddetto decreto, l’inammissibilità della questione deriva dal fatto che la Suprema Corte, con l’ordinanza 15 gennaio 2025, n. 960, successiva al rinvio delle Corti tributarie, avrebbe risolto la questione.

Nello specifico, con l’ordinanza 960 del 2025 la Suprema Corte ha ritenuto che i termini di sospensione si applichino non soltanto in relazione alle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi lo spostamento in avanti dei termini per la stessa durata della sospensione (85 giorni), in forza dell’art. 12, comma 1, d.lgs. 159 del 2015 (sospensione dei termini per eventi eccezionali), richiamato dall’art. 67, d.l. 18 del 2020.

Il decreto 3 del 2025, tuttavia, non ha considerato che la decisione della Suprema Corte 960 del 2025 riguarda una vicenda diversa avente a oggetto termini prescrizionali e non decadenziali.

In particolare, la fattispecie esaminata nell’ordinanza 960 del 2025 aveva a oggetto una insinuazione in un passivo fallimentare da parte dell’Agenzia delle entrate riscossione per un credito che veniva ritenuto prescritto, in assenza dei più lunghi termini previsti dalla normativa emergenziale.

La questione oggetto del rinvio da parte delle Corti di giustizia tributaria, invece, riguardava la decadenza degli atti accertativi oggetto di una disciplina specifica per l’anno 2020 e non per gli altri periodi di imposta.

E invero, l’art. 67, d.l. 18 del 2020, avente a oggetto la “sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori”, valeva solo per gli accertamenti in scadenza nell’anno 2020, che, a causa della paralisi delle attività in conseguenza dell’emergenza sanitaria, potevano essere emessi fino a un massimo di 85 giorni successivi alla scadenza del termine, ovvero il 26 marzo 2021.

L’art. 157, comma 1, d.l. 34 del 2020, che disciplinava la materia della “proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali”, prevedeva altresì che gli atti in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 potevano essere emessi entro il 31 dicembre 2020, ma notificati successivamente (1° marzo 2021-28 febbraio 2022).

La mancata previsione di altre deroghe alla disciplina della decadenza degli atti impositivi si ricavava dall’assenza di ulteriori proroghe. Al riguardo, anche l’Agenzia delle entrate all’inizio dello scorso anno aveva emanato una direttiva con la quale esortava gli Uffici a notificare gli atti entro i termini ordinari.

Purtroppo, il decreto 3 del 23 gennaio 2023 della Prima Presidente non opera distinzioni e risolve la questione esclusivamente sull’art. 12, d.lgs. 159 del 2015, con la conseguenza che secondo la Suprema Corte la sospensione esplica i suoi effetti per tutti gli anni interessati al periodo in oggetto.

Secondo l’interpretazione della Cassazione, pertanto, le rettifiche relative al periodo di imposta 2017, che decadevano ordinariamente al 31 dicembre 2023, considerando la proroga Covid, sono scadute il 25 marzo 2024; mentre l’anno d’imposta 2018, con scadenza lo scorso 31 dicembre 2024, con gli 85 giorni in più, scadrà il 26 marzo 2025.