L’art. 96 dell’allegato I, d.lgs. 141 del 26 settembre 2024, in vigore dal 4 ottobre 2024, disciplina le sanzioni di natura amministrativa con una disposizione che sostituisce gli artt. 295 bis e 303 Tuld.

Tale disposizione è di particolare importanza, in quanto costituisce un’unica norma che illustra le soglie di punibilità che distinguono l’illecito penale da quello amministrativo.

In particolare, la fattispecie dell’illecito amministrativo riguarda sia l’infedele che l’omessa dichiarazione.

Più precisamente l’illecito è sempre da considerarsi di natura amministrativa in assenza di una delle seguenti condizioni: 1) al ricorrere di una delle circostanze aggravanti di cui all’art. 88, lett. da a) a d) del reato di contrabbando;

2) l’ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti, distintamente considerati, ovvero dei diritti di confine indebitamente richiesti in restituzione, sia superiore a euro 10.000,00.

La determinazione del quantum sanzionatorio irrogato è stata individuata ricorrendo a un criterio basato su percentuali dell’ammontare dei diritti di confine dovuti.

E’ stata altresì prevista una soglia minima di sanzione, pari a euro 2.000,00 per le condotte riconducili alle fattispecie di cui agli artt. 78 (contrabbando per omessa dichiarazione), 80 (contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine), 81 (contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti), 82 (contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti), 83 (contrabbando nell’esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento), e ad euro 1.000,00 per il solo illecito della dichiarazione infedele.

Il secondo comma dell’art. 96 DNC, al fine di dare concreta attuazione al principio unionale di proporzionalità, stabilisce una riduzione della sanzione di 1/3, quando la differenza tra i diritti dichiarati e quelli accertati non supera il 3%.

Il DNC introduce un vaglio preventivo obbligatorio dell’illecito da parte dell’autorità giudiziaria.

In particolare, le Dogane dovranno trasmettere la notizia di reato all’autorità giudiziaria in tutte le fattispecie in cui l’ammontare dei diritti di confine accertati, distintamente considerati, superi i 10 mila euro ovvero in presenza di una delle circostanze aggravanti del contrabbando.

Qualora l’Autorità giudiziaria, a seguito del vaglio preliminare, non ritenesse sussistenti gli elementi del dolo, ritrasmetterà gli atti alla Dogana che dovrà irrogare la sanzione amministrativa, ora compresa tra l’80 e il 150% dei diritti di confine (art. 96, comma 14).

Tale sanzione amministrativa può essere ulteriormente ridotta dalla Dogana in presenza di alcune circostanze attenuanti.

Al fine di fornire i primi chiarimenti in materia, la Dogana, con la circolare n. 22/D del 28 ottobre 2024, è intervenuta fornendo alcuni criteri orientativi sul nuovo quadro sanzionatorio volti a uniformare l’attività degli Uffici sul territorio nazionale.