Con la recente ordinanza 19 gennaio 2024, n. 8495 la Suprema Corte ha sancito che in assenza di una reciproca soccombenza delle parti il Giudice è tenuto a indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza la presenza delle “gravi ed eccezionali ragioni” che impongono la compensazione delle spese processuali.
In particolare, nella fattispecie sottoposta alla Suprema Corte il giudice di secondo grado ha compensato le spese di lite, senza indicare le ragioni poste alla base della compensazione.
Nello specifico, la Suprema Corte ha affermato che “La mancata specifica motivazione in ordine alle gravi ed eccezionali ragioni – anche diverse tra quelle tipizzate – che consentono la compensazione, comporta un vizio di violazione di legge al quale consegue la cassazione della decisione impugnata con rinvio della causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado”.
Tale ordinanza si pone in conformità con precedenti giurisprudenziali di legittimità, secondo i quali è necessario dover giustificare la compensazione delle spese di lite, secondo gravi e giustificate ragioni, in forza dell’art. 15, secondo comma, d.lgs. 546 del 1992 (da ultimo, Corte Cass., ord. 9 aprile 2024, n. 9037).