Con la sentenza 25 marzo 2024 la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova censura il comportamento dell’Ufficio che recupera diritti sulla base di un’analisi chimica disposta su una partita di merce diversa e successiva da quella oggetto dell’accertamento.

La fattispecie esaminata dalla Corte riguarda un’importazione di beni dalla Cina, oggetto di verifica documentale da parte della Dogana.

A seguito del deposito da parte del contribuente della documentazione richiesta, la merce è stata regolarmente svincolata, avendo la Dogana accertato la correttezza della voce doganale dichiarata.

Successivamente, l’Ufficio ha effettuato una verifica fisica (analisi chimica) e documentale di merce simile, importata dallo stesso contribuente con altra bolletta, e ha ritenuto la stessa non conforme, riclassificandola.

Sulla base dell’analisi chimica della merce oggetto di una successiva importazione, l’Ufficio ha ritenuto legittimo rettificare anche la dichiarazione precedentemente ritenuta conforme.

Correttamente pertanto la Corte ha affermato che “l’Ufficio avrebbe dovuto provare che proprio quella merce precedentemente importata con la bolletta in oggetto, e sulla quale comunque era stata rilasciata una dichiarazione documentale di conformità, oggi presenta le medesime caratteristiche di quella che oggetto di altra e diversa importazione è stata successivamente sottoposta a un’analisi di laboratorio che ne ha evidenziato una difformità chimica rispetto a quella prevista dalle normative vigenti in materia per fruire dei dazi doganali più favorevoli. Trattasi di un onere probatorio a carico dell’Ufficio che invece, riprendendo un’analisi chimica operata su merce successivamente presentata per l’importazione, ha fondato la sua pretesa su un elemento meramente presentivo (analisi chimica di merce successiva) inidoneo a disconoscere la voce doganale dichiarata”.