Con sentenza 4 marzo 2024, n. 225, la Corte di giustizia di primo grado di Genova si è pronunciata sulla valenza probatoria del rapporto Olaf nelle controversie in materia di origine delle merci, fornendo importanti precisazioni in ordine ai limiti della portata di tale relazione e all’onere dell’Amministrazione di suffragare tale documento con ulteriori prove indiziarie, purchè gravi, precise e concordanti.

In particolare, i giudici di merito hanno affermato che “seppur è vero, come deduce l’Ufficio, che l’allegazione di tale relazione all’avviso di rettifica non sia presupposto costitutivo di validità dell’atto di rettifica, tuttavia – a fronte alle contestazioni del contribuente che ne contesta la rilevanza probatoria – è onere dell’Ufficio, a seguito dell’impugnazione della rettifica, offrire la prova dei maggiori dazi doganali producendo fin dalla costituzione in giudizio la relazione OLAF (cfr. Sez. 5,Sentenza n. 8399 del 05/04/2013). Per contro l’Agenzia delle dogane, nel costituirsi, non ha depositato alcun documento.

Inoltre, se è indubbio che – secondo la giurisprudenza di legittimità – gli accertamenti compiuti dagli organi esecutivi della Commissione per la lotta antifrode (OLAF), ai sensi del Regolamento Consiglio CEE 23 maggio 1999, n. 1073, per la loro formazione ed il valore di atti pubblici ad essi attribuibile, possono essere posti, anche da soli, a fondamento degli avvisi di accertamento per il recupero dei dazi doganali sui quali siano state riconosciute esenzioni o riduzioni, è altrettanto indubbio che tale efficacia probatoria non può estendersi sic et simpliciter ad importatori che non figurino nella relazione OLAF a meno che, mediante prove anche indiziarie, purché gravi, precise e concordanti che è onere dell’amministrazione finanziaria offrire, non si dimostri la sostanziale coincidenza tra l’impresa attenzionata nella relazione OLAF e quella dalla quale le merci sono state acquistate”.

Tale sentenza si uniforma all’orientamento recente della Suprema Corte, che, sulla valenza probatoria dell’Olaf, ha affermato che “Sul piano della ripartizione degli oneri probatori la sentenza si pone in linea con il principio fissato dalla giurisprudenza unionale (Corte Giust. 16 marzo 2017, C-47/16), secondo cui qualora la relazione contenga unicamente una descrizione generale della situazione di cui trattasi, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare, tale relazione non può essere di per sé sufficiente per dimostrare, in modo giuridicamente valido, che tali condizioni siano effettivamente soddisfatte in tutti gli aspetti, in particolare, per quanto concerne il comportamento rilevante dell’esportatore; in tali circostanze spetta in linea di principio alle autorità doganali dello Stato di importazione fornire la prova, mediante elementi di prova supplementari, che il rilascio, da parte delle autorità doganali dello Stato di esportazione, di un certificato di origine modulo A inesatta è imputabile alla presentazione inesatta da parte dell’esportatore; il giudice nazionale ha nel caso in questione compiuto, con valutazione in questa sede non sindacabile l’apprezzamento degli elementi sottoposti al suo giudizio, facendo appunto leva sulla inidoneità dell’accertamento dell’Olaf e alla mancanza di elementi supplementari che dessero certezza della provenienza della merce dalla Cina” (Cass., 29 aprile 2020, n. 8337; nello stesso senso Cass. 23 giugno 2023, n. 18124).

Nello stesso senso, recentemente, la Corte di giustizia di secondo grado di Milano, uniformandosi all’orientamento espresso dai giudici di legittimità, ha affermato che “non è sufficiente all’Agenzia delle dogane il semplice riferimento a un indagine Olaf per sostenere i propri atti di rettifica in quanto la semplice relazione (Corte di Giustizia 16 marzo 2017, C-47/16) non può essere di per sé sufficiente per dimostrare in modo giuridicamente valido, che tali condizioni sono soddisfatte in tutti gli aspetti (…) la Corte di giustizia evidenzia che spetta alle autorità doganali dello Stato di importazione fornire la prova mediante elementi di prova supplementare, che il rilascio da parte delle autorità doganali dello stato di importazione di un certificato di origine modulo A inesatto è imputabile alla presentazione inesatta dei fatti da parte dell’esportatore e così anche da ultimo Cass., 8837/2020. E ovviamente deve farlo con prove relative al periodo di importazione. Nel caso qui in esame tali prove supplementari non sono state prodotte” (Corte giust. secondo grado Lombardia, 5 maggio 2023, n. 1589; nello stesso senso, Comm. trib. reg. della Lombardia n. 2422 del 2022).