Con la circolare 29 novembre 2023, n. 25/2023, l’Agenzia delle dogane ha superato la precedente prassi sulla determinazione delle sanzioni in presenza di dichiarazioni doganali di importazione recanti più singoli, al fine di conformarsi ai principi indicati dalla Corte di Cassazione con la sentenza 12 novembre 2020, n. 25509 e nel rispetto del principio di proporzionalità sancito dall’art. 42 c.d.u.

In particolare, nella suddetta circolare l’Agenzia afferma che “in presenza di una dichiarazione cumulativa occorre, in primo luogo, verificare se il valore complessivo dei dazi evasi con riguardo a tutti i singoli che compongono la dichiarazione doganale superi o meno il 5% dei dazi dichiarati (profilo genetico). Tale verifica va effettuata con riguardo all’insieme dei singoli articoli che compongono la dichiarazione doganale e non già rispetto a ciascun singolo (valutazione complessiva)”.

E’ questa la sostanziale novità apportata dalla circolare in oggetto, in conformità ai principi espressi dal giudice di legittimità.

Ne consegue che alla luce della nuova interpretazione, una volta effettuata tale verifica, se il valore complessivamente accertato (non più riferito a ciascun singolo, ma alla somma dei singoli) risulta inferiore al 5% rispetto a quello originariamente dichiarato, si applica la sanzione prevista dall’art. 303, comma 1, Tuld (da euro 103,00 a euro 516,00); qualora, invece, il valore complessivo accertato risulta essere superiore al 5% rispetto a quanto originariamente dichiarato, si applica la sanzione come indicata al comma 3 del medesimo articolo 303 (sanzione a scaglioni).

In entrambi i casi, la circolare precisa che devono essere individuate tante violazioni quanti sono i singoli che hanno concorso a determinare l’eccedenza e deve essere irrogata una sola sanzione, la più grave aumentata da un quarto al doppio, nel rispetto della regola del cumulo giuridico di cui all’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997, già ritenuta applicabile, in presenza di più singoli, dalla nota dell’Agenzia 9 febbraio 2015, n. 16407.