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Vaccinazione

DICEMBRE

2020

La franchigia dai dazi e dall'Iva si estende anche ai vaccini importati

Come noto, la Commissione europea con decisione 2020/491 ha stabilito che le merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di Covid 19 sono ammesse in esenzione dai dazi doganali e dall’Iva a condizione che:

a) le merci siano destinate alla distribuzione gratuita da parte degli enti delle organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico oppure da o per conto di organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri;

b) le merci siano distribuite gratuitamente alle persone colpite o a rischio di contrarre la Covid-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di Covid-19, laddove le merci restano di proprietà degli enti e delle organizzazioni di cui sopra;

c) le merci soddisfino i requisiti di cui agli articoli 75, 78, 79 e 80 del Reg. Ce 1186/2009 e gli art. 52, 55, 56 e 57 della direttiva 20009/132; 

d) le merci siano importate per l’immissione in libera pratica da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statati, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico oppure da o per conto di organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri.

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Tale decisione è stata illustrata dall’Agenzia delle dogane con la circolare 8 maggio 2020, n. 6, la quale ha specificato che nel caso in cui l’importazione sia svolta non direttamente dall’ente avente titolo, ma per conto dello stesso, ai fini dell’applicazione della franchigia dei diritti doganali devono essere prodotte sia la dichiarazione da parte del destinatario avente titolo, resa sul modulo “autocertificazione per lo svincolo diretto”, sia l’autocertificazione dell’importatore operante per conto del soggetto destinatario-avente titolo.

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Tale procedura è volta a garantire che il regime di esenzione trovi applicazione nella fase dell’importazione anche laddove quest’ultima sia effettuata in base a idonea documentazione commerciale, da società incaricata dall’organizzazione / ente avente titolo, nonostante detta circostanza non sia direttamente riscontrabile nella fattura che accompagna tali beni all’importazione.

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In particolare, il modulo di svincolo diretto attesta che, prima del compimento delle operazioni doganali e della immissione in libera pratica, le merci di cui trattasi sono già state acquistate dal destinatario finale attraverso un negozio giuridico concluso. 

L’adempimento delle operazioni doganali, la consegna e la fatturazione dei beni sono conseguenti quindi all’esecuzione di un rapporto commerciale già posto in essere precedentemente all’importazione dei beni.

La Commissione Europea, in merito ai beni rientranti nel campo applicativo della citata Decisione unionale, ne ha fornito una apposita elencazione che è stata definita dagli stessi servizi della Commissione come avente valore meramente esemplificativo, e passibile dunque di lettura estensiva.

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In considerazione di ciò si ritiene che, essendo l’obiettivo della norma quello del riconoscimento dell’intrinseca idoneità di detti beni a contrastare il Covid 19 e alla cura delle persone affette da tali virus e alla protezione della collettività, anche i vaccini anti influenzali e quelli prossimi anti Covid rientrino nel regime delle franchigie dal dazio e dall’Iva, che comporta l’esenzione integrale alle condizioni sopra indicate.

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