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SETTEMBRE 2019

Anche le ITV sono autonomamente impugnabili

Con la recente sentenza 24 luglio 2019, n. 19998, la Suprema Corte ha affermato che le Informazioni tariffarie vincolanti (ITV), rilasciate su richiesta dell'importatore dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche se non rientranti tra gli atti tassativamente elencati dal d.lgs. 546 del 1992, art. 19, sono autonomamente impugnabili dal destinatario, manifestando la volontà dell'Amministrazione in ordine all'aliquota daziaria applicabile in relazione ad una determinata merce oggetto di importazione.

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Nel caso esaminato dai giudici di legittimità un operatore impugnò un’informazione tariffaria vincolante rilasciata dall’Agenzia delle dogane a seguito della sua richiesta avanzata in relazione alla classificazione doganale di taluni prodotti importati.

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Il giudice di primo grado accolse l’impugnazione, mentre quello di appello dichiarò il ricorso inammissibile perché l’ITV non rientrava tra gli atti autonomamente impugnabili.

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La Suprema Corte, richiamando il proprio costante orientamento, ha affermato che l’elencazione degli atti impugnabili, di cui all’art.19, d.lgs. 546 del 1992, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituizionali di tutela del contribuente e di buon andamento della Pubblica amministrazione, che in conseguenza dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la l. 448 del 2001.

Ciò comporta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gi atti adottati dall’ente impositore che, con l’esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinato, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dal citato art. 19, d.lgs. 546 del 1992.

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La Corte ha concluso che la ITV rilasciata dall’Autorità doganale, manifestando la volontà dell’Amministrazione in ordine all’aliquota daziaria applicabile in relazione a una determinata merce, costituisca una precisa manifestazione della pretesa tributaria esercitata dalla medesima in relazione al prodotto importato, come tale autonomamente impugnabile dal contribuente, anche se non rientrnate tra gli atti tassativamente elencati dall’art. 19, d.lgs. 546 del 1992, e ciò anche se nel caso in discussione l’omessa impugnazione della ITV non avrebbe determinato il consolidarsi della pretesa del Fisco, comunque suscettibile di essere contesta attraverso l’impugnazione dell’eventuale avviso di rettifica emesso dalla Dogana.

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