top of page

SETTEMBRE

2018

Nuovi termini di decadenza per la Dogana in caso di reati

Con la Legge Europea 2018 il legislatore nazionale ha modificato il termine di decadenza per l’accertamento doganale, estendendolo a sette anni in presenza di un comportamento penalmente perseguibile; resta invariato il termine ordinario di tre anni di cui all’art. 103 Reg. Ue 952 del 2013 (c.d.u.).

​

In particolare, tale nuovo termine ha decorrenza retroattiva dal 1° maggio 2016.

​

Con tale nuova disposizione si è data attuazione al principio contenuto nel c.d.u. in base al quale il termine triennale utili per la notifica al debitore dell’obbligazione doganale è esteso da un minimo di cinque anni a un massimo di dieci anni.

​

Rimane da comprendere se al fine dell’applicazione di tale estensione la notitia criminisdebba comunque intervenire nel termine ordinario di tre anni dall’importazione, come ormai la giurisprudenza consolidata aveva stabilito sotto la vigenza del Reg. 2913 del 1992 (c.d.c.) per l’allungamento del termine per l’esercizio dell’azione di accertamento da parte della Dogana.

bottom of page