
NOVEMBRE
2019
La Suprema Corte si pronuncia ancora una volta sul termine di prescrizione per l'accertamento a posteriori in materia doganale
La Suprema Corte, con la recente sentenza 24 ottobre 2019, n. 27299, ha confermato che in tema di tributi doganali il decorso del termine di prescrizione dell’azione di recupero a posteriori dei dazi all’importazione, nel caso in cui il mancato pagamento totale o parziale dei diritti derivi da un reato, è prorogato dalla data in cui l’accertamento è divenuto definitivo a condizione che, nel termine prescrizionale l’Amministrazione emetta un atto nel quale venga formulata una notitia criminis.
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Com’è noto, l’istituto della decadenza dall’azione di accertamento doganale è disciplinato dall’art. 11, d. lgs. 8 novembre 1990, n. 374 – il quale prescrive che la “revisione è eseguita d’ufficio (….) a pena di decadenza, entro tre anni dalla data in cui l’accertamento è divenuto definitivo” – e dall’art. 103 c.d.u., il quale stabilisce che “Nessuna obbligazione doganale può essere notificata al debitore dopo la scadenza di un termine di tre anni dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale. Quando l’obbligazione doganale sorge in seguito a un atto che nel momento in cui è stato commesso era perseguibile penalmente, il termine di tre anni di cui al paragrafo 1 é esteso a minimo cinque anni e massimo dieci anni conformemente al diritto nazionale”.
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Il termine di prescrizione, pertanto, rappresenta un imprescindibile limite dell’accertamento doganale: ove sia contestato un reato, entro il termine triennale dal compimento dell’importazione deve esservi – quanto meno – la segnalazione della notitia criminis alla competente Autorità giudiziaria.
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Nella suddetta sentenza la Suprema Corte, confermando il proprio consolidato orientamento, precisa altresì che “la relazione redatta dall’Olaf configura un documento che integra detta notitia criminis”, ma che nella fattispecie non poteva ritenersi integrata una notizia di reato nella “mera decisione dell’Agenzia delle dogane di inviare una missione all’estero, al fine di accertare la falsità del certificato di origine, cosa ben diversa dal report conclusivo di una missione Olaf, nella specie pacificamente intervenuto dopo il decorso del termine di prescrizione dell’azione di recupero”.