
NOVEMBRE
2018
La pace fiscale: la definizione agevolata dei processi verbali e degli atti di accertamento
©Vlad Lesnov
La Suprema Corte, con la sentenza 3 ottobre 2018, n. 24001, ha affrontato per la prima volta la questione relativa al diritto alla detrazione Iva del cessionario, in caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, alla luce del nuovo art. 6, comma 6, d.lgs. 471 del 1997.
Come noto, la legge 22 dicembre 2017, n. 2015 (Legge di Bilancio 2018) ha aggiunto all’art. 6, comma 6, d.lgs. 471 del 1997, il seguente periodo “In caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’anzidetto cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. La restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale”.
Con tale norma il legislatore ha voluto introdurre un cambio di rotta rispetto a quello che era il costante orientamento della Suprema Corte, che aveva trovato conferma nella giurisprudenza comunitaria.
In particolare, in caso di applicazione dell’Iva superiore a quella dovuta (tipica fattispecie è l’errore di aliquota), la detrazione non poteva essere esercitata, poiché non bastava, a tal fine, che le operazioni fossero inerenti e fatturate, ma occorreva altresì che fossero assoggettabili ad Iva nella misura dovuta. Conseguentemente il cedente/prestatore poteva chiedere il rimborso all’Erario del tributo versato e il cessionario/committente non poteva detrarre l’Iva, salvo il diritto di agire nei confronti della controparte.
Con la modifica normativa, le sanzioni irrogabili per la detrazione dell’Iva addebitata in eccesso sono fisse e non proporzionali e soprattuto la detrazione non può più essere disconosciuta.
Con la recente sentenza la Suprema Corte ha affermato che, in applicazione del favor rei (art. 3, d.lgs. 472 del 1997), la sanzione diventa da proporzionale a fissa, indipendentemente dal momento in cui è stata commessa; con riguardo al diritto alla detrazione, i giudici di legittimità hanno affermato che la previsione normativa non enuncia espressamente alcuna valenza retroattiva della sua efficacia, introducendo, invece, innovativamente il riconoscimento del diritto alla detrazione dell’Iva corrisposta in misura maggiore rispetto a quello dovuto, a differenza del regime precedente.
Per tale ragione, pertanto, ad avviso della Suprema Corte la nuova norma non può trovare applicazione, nella parte in cui riconosce il diritto del cessionario o committente alla detrazione, per fattispecie verificatesi prima della sua entrata in vigore.