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Tribunale

MARZO

2020

La Cassazione ribadisce il principio che il pagamento in misura ridotta delle sanzioni è definitivo

Con sentenza 26 febbraio 2020, n. 5166 la Cassazione ha affermato che la definizione delle sanzioni in misura ridotta prima dell’accertamento con adesione, impedisce al contribuente di chiedere il rimborso delle sanzioni pagate in eccedenza, anche se in sede di accertamento con adesione ottiene una riduzione delle imposte. 

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Ciò in quanto con il pagamento ridotto si considera definitivamente chiuso il rapporto relativo alle sanzioni.

In particolare, la Corte ha affermato che l'atto di irrogazione delle sanzioni è autonomo rispetto al procedimento di accertamento del tributo al quale le sanzioni ineriscono. 

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Ne consegue che, qualora il contribuente abbia optato per la definizione agevolata di queste ultime, ai sensi dell’art. 17, secondo comma, d.lgs. 472 del 1997, deve escludersi la ripetizione delle somme pagate bonariamente, a prescindere dall'esito del giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento relativo alle imposte, anche qualora favorevole al contribuente.

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Tale principio era già stato applicato dalla Suprema Corte in una fattispecie analoga a quella oggetto della recente sentenza dove il giudice d'appello aveva riconosciuto il diritto del contribuente alla restituzione delle somme già versate a titolo di definizione agevolata delle sanzioni; in tale occasione i giudici di legittimità hanno affermato altresì che il versamento della somma a titolo di sanzioni in misura ridotta definisce irrevocabilmente ogni questione inerente l'aspetto sanzionatorio del rapporto tributario in contestazione, precludendo all'Amministrazione finanziaria di irrogare maggiori sanzioni, qualora venga l’accertamento sulle imposte venga confermato dal giudice ed al contribuente di ripetere quanto già pagato, qualora l’accertamento venga annullato (Cass., 25577 del 2017).

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