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MARZO

2018

La giurisprudenza di merito si uniforma alla sentenza della Corte di Giustizia che si è pronunciata sul Regolamento di esecuzione UE 412/2013

Come anticipato nella newsletter del mese di Febbraio, recentemente la Corte di Giustizia ha espresso il principio in base al quale “l’art. 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013 (…) deve essere interpretato nel senso che essa autorizza a presentare, successivamente alla dichiarazione in dogana, una fattura commerciale valida, ai fini della fissazione di un dazio antidumping definitivo, quando tutti gli altri presupposti necessari all’ottenimento di un’aliquota di dazio antidumping specifica per l’impresa sono soddisfatti e il rispetto della corretta applicazione dei dazi antidumping è garantito” (Corte Giust., 12 ottobre 2017, n. 156).

La giurisprudenza di merito, affrontando una controversia nella quale si discuteva se le firme apposte sulle dichiarazioni fossero talmente irregolari da determinare la sostanziale inesistenza dell’atto e richiamando espressamente il principio sopra enunciato dalla Corte di Giustizia, ha affermato che “se è possibile produrre una fattura successivamente all’importazione in Italia dei beni, a maggior ragione è possibile integrare la documentazione allegata alle fatture, già prodotte contestualmente al passaggio in dogana delle merci (…) se dunque l’esame complessivo della documentazione agli atti attesta che le merci sono state prodotte in Cina da produttori ammessi a dazi antidumping agevolati e non vi è dubbi alcuno che tutta la documentazione sia genuina, allora il dazio antidumping effettivamente richiedibile è quello agevolato” (Comm. trib. prov. Milano, 8 febbraio 2018, n. 554) 

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