top of page
Nave cargo

MAGGIO

2021

L'IVA all'importazione è dovuta nello Stato di constatazione dell'inosservanza di un obbligo doganale

Con la sentenza 3 marzo 2021, causa C-7/20, la Corte di Giustizia ha affermato che l’art. 71, par. 1, Direttiva 112/2006 deve essere interpretato nel senso che l’Iva all’importazione relativa a beni soggetti a dazi doganali sorge nello Stato membro in cui è stata effettuata la constatazione dell’inosservanza di un obbligo imposto dalla normativa doganale dell’Unione, qualora i beni in questione, pur essendo stati fisicamente introdotti nel territorio doganale dell’Unione in un altro Stato membro, siano entrati nel circuito economico dell’Unione nello Stato membro in cui è stata operata la constatazione suddetta. 

​

In particolare, la Corte di Giustizia ha precisato che se l’importazione di beni viene effettuata nello Stato membro nel cui territorio il bene si trova nel momento in cui entra nell’Unione, l’art. 71 della Direttiva Iva dispone che, quando i beni importati sono assoggettati a dazi doganali, il fatto generatore dell’imposta si verifica e l’Iva diventa esigibile nel momento in cui scattano il fatto generatore e l’esigibilità di tali dazi.

bottom of page