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Una gru che alza un contenitore

LUGLIO
2021

L'Agenzia delle dogane chiede chiarezza sui costi addebitati dagli intermediari nelle operazioni doganali

Con Determinazione direttoriale, 18 giugno 2021, n. 202841, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ravvisata la necessità di assicurare la massima trasparenza con riferimento al dettaglio delle voci di costo che riguardano le operazioni doganali realizzate da operatori economici che agiscono per conto di privati, ha indicato le specifiche formalità che tali operatori devono seguire nei documenti commerciali che rilasciano ai loro clienti. 

 

In particolare, il Direttore dell’Agenzia ha precisato che gli operatori economici che svolgono operazioni doganali per conto di privati sono tenuti ad esplicitare, in modo chiaro e inequivocabile, le singole voci di spesa addebitate al destinatario finale relative all’espletamento dei loro servizi.

 

La determinazione indica che gli importi, singolarmente calcolati, relativi al dazio, all’Iva e ad eventuali tributi oggetto di riscossione da parte dell’Agenzia, nonché le spese relative ai servizi prestati dagli intermediari, devono essere rappresentati con la massima chiarezza e trasparenza, al fine di evitare di ingenerare confusione nei consumatori circa gli oneri e le spese sostenute al momento dello sdoganamento.

 

Conseguentemente, l’Agenzia precisa che gli operatori sono tenuti a non identificare le spese relative ai propri servizi, contenute nei documenti commerciali, con diciture quali “oneri doganali” ovvero “costi di sdoganamento”, ovvero altre definizioni che richiamano l’attività di liquidazione degli oneri connessi all’obbligazione doganale e alla successiva riscossione da parte dell’Autorità doganale.

 

La determinazione richiama altresì le norme del codice di consumo (artt. 6, 7 e 22, d.gls. 206 del 2005) che fissando i concetti di “contenuto minimo delle informazioni”, “modalità di indicazione” e “omissioni ingannevoli”, evidenzia, al fine della protezione degli interessi del consumatore, la necessità di esporre chiaramente le componenti del prezzo e le relative modalità di calcolo.

 

Il Direttore dell’Agenzia sottolinea infine come il suddetto comportamento costituisca parametro di valutazione a livello di compliance degli operatori economici, al fine del rilascio, mantenimento e revoca dell’autorizzazione AEO.

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