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Tribunale

GIUGNO
2021

La Suprema Corte ribadisce che l'Agenzia delle entrate non può sindacare le scelte imprenditoriali

La Suprema Corte, con sentenza 24 marzo 2021, n. 8176, si è pronunciata sulle transazioni tra società infragruppo residenti nel territorio nazionale effettuate a un prezzo diverso dal “valore normale”, di cui all’art. 9, d.p.r. 917 del 1986.

 

In particolare, i giudici di legittimità, nel ribadire che lo scostamento dal valore normale può assumere rilievo quale parametro meramente indiziario, hanno affermato che “in relazione alle operazioni imprenditoriali di maggiore complessità o inserite in una strategia più generale, è ben possibile che, proprio nella logica del gruppo, siano compiuti da parte delle società dello stesso atti non onerosi, a beneficio delle consorelle o della controllante; sicchè, la contestazione dell’Agenzia delle entrate non può tradursi in una mera non condivisibilità della scelta, perché apparentemente lontana dai canoni di mercato, che equivarrebbe a un sindacato sulle scelte imprenditoriali, ma deve consistere nella positiva affermazione che l’operazione, sulla base di elementi oggettivi, era inattendibile”.

 

Ne consegue che assume rilievo, ai fini della correttezza dell’operazione, il contesto di gruppo nel quale la stessa si inserisce e che non è ravvisabile una diseconomia della condotta la sola divergenza dal valore normale della transazione, laddove l’operazione sia in linea con la strategia del gruppo e si collochi all’interno di una strategia economica diretta a raggiungere un risultato nell’interesse di tutte le società del gruppo

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