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GIUGNO
2019

La Corte di Cassazione cambia indirizzo in merito agli accertamenti fondati esclusivamente sulle risultanze dell'Olaf

Con recenti sentenze (Cass., 21 marzo 2019, nn. 7993, 7994; Cass., 28 febbraio 2019, nn. 5931, 5932, 5933 e 5934), la Suprema Corte ha fornito importanti chiarimenti sulla valenza probatoria dei verbali Olaf (Ufficio europeo per la lotte antifrode)utilizzati dall’Agenzia delle dogane come unica prova a fondamento di provvedimenti di rettifica a posteriori delle dichiarazioni doganali di importazione.

In particolare, la Cassazione dopo una premessa ricostruttiva del quadro normativo riferibile agli effetti probatori degli atti ispettivi dell'Olaf, nonchè dei relativi orientamenti giurisprudenziali, ha ricordato che soltanto le relazioni finali dell’Olaf possono essere utilizzate come elementi di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari.

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I giudici di legittimità hanno assimilato il rapporto Olaf finale al processo verbale di constatazione, precisando che la Suprema Corte ha in più occasioni affermato che "In tema di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello di attendibilità: a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell’art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonchè quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi - e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi - esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni; c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore (da ultimo, tra le altre, Cass. n. 28060 del 24 novembre 2017)”.

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Nelle fattispecie esaminate, la Suprema Corte ha affermato di non potersi pronunciare sulla valenza probatoria del rapporto Olaf, in quanto il ricorso in Cassazione dell’Agenzia delle dogane non conteneva alcuna descrizione delle indagini compiute, non consentendo di verificare, in particolare, se il verbale si riferisse ad accertamenti direttamente espletati dall'Olaf, oppure a informazioni ricevute da terzi.

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Ma v’è di più.

La Suprema Corte ha rilevato che nella fattispecie la Dogana non aveva chiarito se gli accertamenti/informazioni dell’Olaf fossero direttamente riferibili alle merci importate ovvero soltanto alle attività in generale della società esportatrice.

I giudici di legittimità hanno concluso affermando che, il giudice di secondo grado, liberamente valutando la prova rappresentata dalle informative Olaf e ritenendo prevalende la controprova costituita dai documenti prodotti dal contribuente, ha correttamente applicato i richiamati principi di diritto in tema di valutazione delle prove e di inversione dell’onere probatorio, con giudizio di merito non sindacabile in sede di legittimità

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