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GIUGNO

2018

I giudici di merito si pronunciano nuovamente sulla valenza probatoria dell'OLAF

Con la recente rentenza 4 aprile 2018, n. 1475, la Commissione tributaria regionale di Milano torna a pronunciarsi sul valore da attribuire alle relazioni dell’Ufficio europeo di lotta antifrode (Olaf).

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Nel caso in esame, la società importatrice contestava quanto sostenuto dalla Dogana, ossia che le merci importate fossero prodotte in Cina e non in Indonesia, come dichiarato dall’importatore, e che pertanto fossero soggette a un dazio antidumping

La contestazione dell’Ufficio si basava su un’informativa trasmessa dall’Olaf all’Agenzia delle dogane italiana dalla quale sarebbe emerso che la società esportatrice indonesiana non avrebbe avuto una reale capacità produttiva e che per tale ragione avrebbe esportato prodotti finiti acquistati dalla Cina.

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Sia i giudici di primo grado che quelli di appello hanno ritenuto che la prova sulla quale si fondava la ripresa a tassazione da parte dell’Agenzia delle dogane, ossia la relazione Olaf, non fosse di per sé sufficiente a fondare il recupero.

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In particolare, la Commissione tributaria regionale, sulla base di una propria autonoma valutazione dei fatti di causa e delle prove addotte da entrambe le parti, ha respinto l’appello dell’Ufficio, precisando che la semplice relazione Olaf non può essere di per sé sufficiente per dimostrare in modo giuridicamente valido la pretesa dell’Amministrazione. 

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Il convincimento dei giudici si è fondato altresì sui principi recentemente affermati dalla Corte di Giustizia, in base ai quali “Qualora, tuttavia, una relazione del genere contenga unicamente una descrizione generale della situazione di cui trattasi, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare, tale relazione non può essere di per sé sufficiente per dimostrare, in modo giuridicamente valido, che tali condizioni siano effettivamente soddisfatte in tutti gli aspetti, in particolare per quanto concerne il comportamento rilevante dell’esportatore. In tali circostanze, spetta, in linea di principio, alle autorità doganali dello Stato di importazione fornire la prova, mediante elementi di prova supplementari, che il rilascio, da parte delle autorità doganali dello Stato di esportazione, di un certificato di origine «modulo A» inesatto è imputabile alla presentazione inesatta dei fatti da parte dell’esportatore. Tuttavia, qualora le autorità doganali dello Stato di importazione si trovino nell’impossibilità di fornire detta prova, spetta, eventualmente, all’importatore dimostrare che tale certificato è stato redatto sulla base di un’esatta presentazione dei fatti da parte dell’esportatore” (Corte Giust., 16 marzo 2017, n. C-47/16).

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Al riguardo, si evidenzia che l’Olaf è semplicemente un servizio di inchiesta comunitaria e non può essere assimilato ad un’autorità giudiziaria.

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Le relazioni investigative redatte dall’Olaf sono, infatti, equiparate ai processi verbali di constatazione redatti dagli organi investigativi dell’Amministrazione finanziaria.

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Come ai processi verbali di constatazione “alla relazione Olaf può essere attribuita efficacia probatoria privilegiata limitatamente ai fatti accertati, in quanto accaduti alla presenza degli ispettori” (Cass., 19 settembre 2012, n. 15771).

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Occorre evidenziare altresì che ogni singolo Paese membro, investito della piena titolarità dell’azione di accertamento, non è vincolato alle conclusioni raggiunte dall’Olaf. La normativa comunitaria prevede infatti che l’Agenzia delle dogane e i giudici possano “valutare liberamente” le prove fornite dall’Olaf, poiché “spetta alle autorità competenti negli Stati membri (…) decidere che seguito dare alle indagini concluse, sulla base della relazione finale redatta dall’Ufficio” (Reg. UE 883 del 2013, 31° considerando).

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L’apprezzabile sentenza in commento segue l’orientamento della giurisprudenza di merito che ha espressamente riconosciuto che il giudice italiano non è vincolato alle risultanze delle relazioni dell’Olaf exart. 9, Reg. 1073 del 1999, ma deve valutare autonomamente i fatti di causa (Comm. trib. prov. Milano, 2 ottobre 2015, nn. 7774, 7775 e 7776; Comm. trib. reg. Genova, 13 gennaio 2015, nn. 48-54; Comm. trib. prov. Como, 19 febbraio 2014, n. 51; Comm. trib. reg. Genova, 26 giugno 2013, n. 88; Comm. trib. prov. Spezia, 1° febbraio 2013, n. 16; Comm. trib. reg. Genova, 25 ottobre 2012, n. 114).

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Tale orientamento, tuttavia, non è ancora condiviso dalla Suprema Corte, che continua ad attribuire una valenza probatoria rilevante alle relazioni dell’Olaf.

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