
GENNAIO
2020
Il principio del ne bis in idem nel processo tributario
La Cassazione con la recente ordinanza del 27 novembre 2019, n. 30941, ha affermato che nel processo tributario l’efficacia della sentenza penale di assoluzione del contribuente passata in giudicato non opera automaticamente per i fatti relativi all’azione di accertamento fiscale, a causa delle limitazioni nell’acquisizione delle prove (come il divieto della prova testimoniale) e della differente valutazione delle stesse.
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Nella fattispecie esaminata, la Suprema Corte, dopo aver accertato che la motivazione della sentenza di secondo grado consisteva unicamente nella constatazione dell’esistenza di un richiamato giudicato penale, ha affermato che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte l’efficacia vincolante del giudicato penale non opera nel processo tributario, giacchè in quest’ultimo, da un lato, vigono limitazioni della prova e dall’altro lato possono valere anche presunzioni inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna.
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Conseguentemente, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi nel separato giudizio tributario alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati tributari, anche se i fatti accertati in sede penale sono gli stessi per il quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente.
Ne consegue che, l’imputato assolto in sede penale, anche con formula piena, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, può essere ritenuto responsabile fiscalmente, qualora l’atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria, nel giudizio tributario.