
GENNAIO
2019
L'efficacia di prova delle Informazioni Tariffarie Volontarie (ITV)
La Commissione tributaria provinciale di Genova, con la sentenza 13 novembre 2018, n. 1306, richiamandosi a una decisione della Corte di Giustizia, ha riconosciuto la valenza di prova a una ITV rilasciata per gli stessi prodotti in altro Stato membro dell’Unione europea.
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Com’è noto, le ITV hanno piena efficacia giuridica su tutto il territorio comunitario.
Esse vincolano tutte le Autorità doganali dell’Unione europea a riconoscere al titolare indicato nelle stesse, in occasione dell’espletamento delle operazioni di importazione ed esportazione, il codice tariffario ivi segnalato per quella determinata merce.
In particolare, quando sono soddisfatte le condizioni formali e procedurali per l’ottenimento dell’informazione vincolante e per la relativa notifica al richiedente, l’ITV “impegna le Amministrazioni di tutti gli Stati membri della Comunità”.
Il rilascio dell’ITV è dunque demandato alla sola Direzione centrale dell’Agenzia, in coerenza con l’efficacia “allargata” a tutta l’Unione europea delle risposte fornite.
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E invero, l’ITV è obbligatoria in tutti i Paesi membri, allo specifico fine di evitare una frammentazione di opinioni e potenziali conflitti a livello nazionale, nonché di favorire e incoraggiare un adeguato coordinamento interpretativo a livello europeo e una maggiore uniformità nell’applicazione della legislazione doganale comunitaria.
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Opportunamente, pertanto, la normativa comunitaria prevede la trasmissione, senza indugio, dalle Autorità doganali nazionali alla Commissione europea delle informazioni rilasciate, ai fini della creazione di una banca dati ed evitare soluzioni confliggenti.
Qualora emergano informazioni, rilasciate da Paesi diversi, tra loro in conflitto, la Commissione adotta al più presto un provvedimento che garantisca l’applicazione uniforme della tariffa doganale.
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La normativa comunitaria prevede, altresì, che l’informazione tariffaria vincolante fornita dall’autorità doganale di uno Stato membro impegni le autorità competenti di tutti gli Stati membri alle stesse condizioni.
In forza di tale disposizione normativa, la giurisprudenza comunitaria ha manifestato un orientamento favorevole alla necessità di un’interpretazione della classificazione doganale uniforme, anche laddove il soggetto interessato all’applicazione dell’ITV sia diverso dal titolare della stessa.
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Al riguardo, i giudici europei hanno disposto che l’ITV può essere fatta valere come prova da un soggetto terzo per i medesimi prodotti, affermando, in particolare, che “Tuttavia, un’ITV può essere fatta valere come prova da un soggetto diverso dal suo titolare (…) Gli artt. 12, nn. 2 e 5, e 217, n. 1, del codice doganale, nonché l’art. 11 del regolamento d’applicazione, in combinato disposto con l’art. 243 del codice doganale, devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito di un procedimento di riscossione di dazi doganali, la parte interessata può contestare tale riscossione presentando, a titolo di prova, un’ITV rilasciata per gli stessi prodotti in un altro Stato membro”(Corte di Giustizia, 7 aprile 2011, C-153/10, punti 41-44, Sony Supply Chain Solutions).
La giurisprudenza comunitaria è quindi chiaramente orientata nel senso di soddisfare la necessità di garantire un certo grado di certezza del diritto agli operatori economici nell’esercizio della loro attività, di agevolare il lavoro dei servizi doganali e di ottenere maggiore uniformità nell’applicazione della legislazione doganale comunitaria.
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Richiamandosi a tale rilevante orientamento giurisprudenziale la Commissione tributaria regionale ha riconosciuto che nella fattispecie in esame le ITV rilasciate in altro Stato membro alla “casa madre” dell’importatore costituivano prove per la società “figlia” italiana, vincolando tutte le Autorità doganali dell’Unione eruopea a riconoscere al titolare il codice tariffario segnalato per una determinata merce.