
FEBBRARIO
2020
Il ravvedimento operoso in materia doganale in presenza di un processo verbale alla luce della Legge di Bilancio 2020
Con l’entrata in vigore dell’art. 5, comma 1-bis, d.l. 193 del 2016 (c.d. Decreto fiscale) è stato disciplinato, per la prima volta, l’istituto del ravvedimento operoso in dogana, che consente agli operatori di regolarizzare la propria posizione, con il versamento di una sanzione in misura ridotta rispetto a quella ordinaria, in relazione ai tributi doganali e alle accise quali tributi di competenza dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli anche qualora l’Amministrazione abbia già iniziato accessi, ispezioni e verifiche, con il limite della notifica di un atto impositivo.
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In precedenza, infatti, le ipotesi di ravvedimento erano assai ridotte, limitatamente alle ipotesi di ritardato o omesso pagamento di tributi doganali il cui versamento è consentito in forma periodica o differita.
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Fino al 25 dicembre 2019, in presenza di un processo verbale di constatazione, la riduzione delle sanzioni (da 1/9 a 1/6) dipendeva dal periodo di tempo trascorso dal momento in cui era stata commessa la violazione.
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La legge di Bilancio 2020 ha uniformato le sanzioni applicabili per tutti i tributi in presenza di un processo verbale di constatazione dell’Amministrazione, statuendo che la sanzione è ridotta a 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione.
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Tale modifica, che nelle intenzioni del legislatore era volta ad ampliare l’applicazione del ravvedimento ai tributi locali, ha penalizzato gli operatori doganali che, fino al 25 dicembre 2019, potevano accedere al ravvedimento, anche in presenza di un processo verbale di constatazione, beneficiando di riduzioni sanzionatorie maggiori.