
FEBBRAIO
2019
La pace fiscale (parte seconda): la definizione agevolata delle liti pendenti
Il decreto fiscale 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136, contiene una significativa disciplina in relazione alla possibilità di far pace con il Fisco, anche nelle ipotesi in cui sia già pendente un contenzioso tributario.
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In particolare, l’art. 6 dispone che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria di cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi a oggetto atti impositivi, atti per il recupero del credito d’imposta e benefici contributivi in materia di assunzioni(non sono ammessi alla definizione agevolata atti di diversa natura come cartelle di pagamento o avvisi bonari, exart. 36 bis, d.p.r. 600 del 1973), pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, ossia al valore del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.
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In sede di conversione, la disciplina della definizione delle liti pendenti è stata oggetto di importanti modifiche e, in particolare, la percentuale del valore delle controversie da pagare per poter definire la lite è stata ridotta, con beneficio per i contribuenti.
Il costo della definizione agevolata delle liti pendenti è infattivariabile in base allo stato della controversia alla data del 24 ottobre 2018, oscillando dal 100% dell’imposta contestata, senza sanzioni ed interessi, al 5% della stessa.
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L’attuale formulazione della disposizione prevede, infatti, la possibilità, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata al 24 ottobre 2018, la possibilità di definire la controversia pagando:il 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado (in luogo del 50% previsto dal decreto prima della conversione); il15% del valore della controversia,in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado(in luogo del 20% originariamente previsto).
In tutti gli altri casi, la controversia può essere definita, pagando l’intero importo della controversiaovvero il 90% del valore della controversia in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado.
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L’espressione “ricorso pendente iscritto nel primo grado”ha sollevato non poche perplessità; al riguardo l’Ufficio ha precisato che è necessario che il ricorso sia stato iscritto a ruolo, e, pertanto, che il contribuente si sia costituito in giudizio entro la data del 24 ottobre 2018, essendo invece necessario il pagamento dell’intero valore della controversia nel caso in cui il ricorso sia stato soltanto notificato alla controparte entro lo stesso termine.
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La legge di conversione ha inserito il comma 2 ter, il quale dispone che le controversie tributarie pendenti innanzi alla Suprema Corte al 19 dicembre 2018, per le quali l’Agenzia delle entrate risulta soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia. Stando al tenore letterale di tale norma, sembrerebbe sufficiente a tal fine la notifica al contribuente del ricorso per Cassazione
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La definizione si perfeziona con la presentazione, entro il 31 maggio 2019 e per ciascuna controversia autonoma (vale a dire relativa a cisacun atto impugnato), di una distinta domanda di definizione e con il pagamento degli importi dovuti a seguito della definizione o della prima rata entro il 31 maggio 2019.
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Occorre evidenziare che le controversie definibili sono sospese fino al 10 giugno 2019 soltanto se il contribuente trasmette apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. Se entro il 10 giugno 2019 il contribuente deposita, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.
Con riferimento ai contenziosi pendenti, il comma 11 dell’art. 6 prevede un’ipotesi particolare di sospensione per nove mesi dei termini di impugnazione, che scadono tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019, in relazione alle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché alla proposizione del controricorso in Cassazione.
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In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020, il processo sospeso è dichiarato estinto.
Occorre evidenziare, infine, che nelle ipotesi di obbligazione solidale, la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.
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Con riferimento alle controversie tributarie aventi a oggetto risorse proprie tradizionali e Iva all’importazione, la nota della Direzione centrale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del 16 novembre 2018, prot. n. 123013/RUha ribadito che, come precisato dall’art. 6, quinto comma, d.l. 119 del 2018, sono escluse dalla definizione agevolata in esame le controversie aventi a oggetto, anche solo in parte, i dazi doganali e l’Iva riscossa all’importazione.