
FEBBRAIO
2018
La Corte di Giustizia interviene a favore dell’operatore in materia di dazio antidumping sulle importazioni di oggetti in ceramica dalla Cina (Reg. UE n. 412 del 2013)
Il Regolamento di esecuzione UE n. 412/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013 istituisce un dazio antidumping sulle importazione dalla Cina di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica.
In presenza di determinati requisiti, l’importatore può beneficiare di un dazio agevolato, pari al 17,9%, ridotto rispetto al dazio antidumping ordinario, pari al 36,1%, qualora la merce venga prodotta ed esportata da una delle società elencate nell’allegato I del medesimo Regolamento, alle quali è stato attribuito un codice addizionale che permette di usufruire della suddetta agevolazione.
In particolare, l’allegato II del suddetto Regolamento prevede che, al fine di ottenere un dazio antidumping ridotto, è necessario che l’importatore presenti una fattura commerciale che includa una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale contenente: 1) nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che ha emesso la fattura commerciale; 2) un’apposita dichiarazione nella quale il venditore/esportatore certifica che i prodotti esportati sono stati fabbricati da una delle società aventi diritto al dazio agevolato, elencate nell’allegato I del Regolamento medesimo; 3) data e firma.
La Dogana spesso, ritenendo non sussistenti i requisiti formali della fattura commerciale per poter beneficiare del dazio ridotto, pari al 17,9%, lo disconosce, pretendendo di applicare il dazio antidumping pieno, pari al 36,1%, anche laddove l’imporatore, successivamente alle contestazioni dell’Ufficio, integri e corregga tale fattura, corredandola di tutti requisiti previsti dal Regolamento.
Al riguardo, il 15 giugno 2017 l’Avvocato generale della Corte di Giustizia, nelle conclusioni relative a un rinvio pregiudiziale del Tribunale tributario di Monaco di Baviera, aventi a oggetto proprio l’applicazione del regolamento 412/2013, ha affermato che “il regolamento di esecuzione n. 412/2013 (…) non osta a che, in un caso in cui non esiste alcun rischio di elusione e di messa a repentaglio della corretta applicazione dei dazi doganali, un importatore, ai fini della fissazione di un dazio antidumping definitivo, possa presentare a posteriori (…) una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti enunciati nell’allegato II di detto regolamento di esecuzione”.
Nel caso oggetto delle suddette conclusioni l’Avvocato generale ha affermato che “non vi è alcun dubbio – ne viene contestato – che i prodotti importati provenissero effettivamente da una delle imprese elencate nell’allegato I di detto regolamento di esecuzione e che, quindi, la loro importazione dovesse essere assoggettata all’aliquota di dazio antidumping individuale applicabile alle importazioni provenienti da tali società”.
Nella medesima causa, la Corte di Giustizia ha definitivamente risolto positivamente la questione relativa alla possibilità di correggere a posteriori eventuali sviste formali nella fattura, affermando che “l’art. 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originali della Repubblica popolare cinese, deve essere interpretato nel senso che essa autorizza a presentare, successivamente alla dichiarazione in dogana, una fattura commerciale valida, ai fini della fissazione di un dazio antidumping definitivo, quando tutti gli altri presupposti necessari all’ottenimento di un’aliquota di dazio antidumping specifica per l’impresa sono soddisfatti e il rispetto della corretta applicazione dei dazi antidumping è garantito” (Corte Giust., 12 ottobre 2017, n. 156).