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APRILE

2019

La giurisprudenza si consolida in relazione ai requisiti per poter beneficiare delle agevolazioni "prima casa" del lastrico solare annesso all'abitazione

Con una recente sentenza passata in giudicato, la Commissione tributaria regionale di Genova ha ribadito l’orientamento secondo il quale la norma di cui all’art. 1, nota II bis), comma terzo, Tariffa, parte prima, d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 consente l’applicazione dell’agevolazione a tutti i beni qualificabili come pertinenze e non esclusivamente alle pertinenze di cui alle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte).

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Secondo l’Agenzia delle entrate, al contrario, le suddette agevolazioni possono essere riconosciute limitatamente a una per ciascuna delle categorie catastali menzionate dalla norma.

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Nella sentenza richiamata, i giudici d’appello genovesi hanno affermato che il tenore letterale della norma in oggetto, ai sensi della quale “Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente a una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che sono destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato”, consente di ritenere che “l’ultimo inciso serva a comprendere tra le varie pertinenze, sulla base della nozione civilistica di pertinenze dell’immobile, di cui all’art. 817 c.c., ai fini fiscali, anche le unità immobiliari ivi specificate, senza alcuna esclusione della categoria generale (…) L’alinea indicato non ha, quindi, valore esaustivo della pertinenza a cui può essere estesa l’agevolazione prima casa, ma solo valenza complementare alla categoria generale di pertinenza di rilievo civilistico, ricomprendente i beni destinati in modo durevole al servizio e ornamento di altro immobile, tra cui va ricompreso anche il lastrico solare di proprietà esclusiva dell’acquirente” (Comm. trib. reg. Genova, 19 settembre 2018, n. 1214).

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Tale orientamento si allinea alla pronuncia della Cassazione del 13 marzo 2013, n. 6259, alla quale hanno fatto seguito diverse sentenze di merito.

In particolare, la Commissione tributaria regionale di Roma ha precisato che “può usufruire dell’agevolazione prima casa l’acquisto di un lastrico solare che costituisca pertinenza dell’immobile principale acquistato con la medesima agevolazione, essendo irrilevante che tale lastrico sia censito autonomamente in catasto e che l’acquisto sia eventualmente avvenuto con atto separato” (Comm. trib. reg. Roma, 28 febbraio 2018, n. 1290).

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Anche la Commissione tributaria regionale di Milano ha affermato che “in tema di imposta di registro, la normativa in materia non prevede alcuna limitazione tassativa rispetto ai beni che possono assumere natura pertinenziale di un fabbricato, ai fini di poter usufruire delle cosiddette agevolazioni prima casa, ma solo una elencazione esemplificativa. Peraltro, anche la normativa civilistica in materia non contiene una classificazione specifica, ma indica due requisiti, uno oggettivo e uno soggettivo, che devono necessariamente ricorrere affinchè un bene possa qualificarsi pertinenza di un altro: la destinazione durevole al servizio o ornamento del bene principale e la volontà del titolare del diritto reale sulla cosa principale di effettuare tale destinazione” (Comm. trib. reg. Milano, 5 gennaio 2016, n. 14; nello stesso senso, Comm. trib. reg. Milano, 12 ottobre 2006, n. 138/0/2006; Comm. trib. prov. Milano, n. 287/30/2004).

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