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APRILE

2018

La Corte di Giustizia interviene sulla proporzionalità delle sanzioni

La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con le recenti sentenze 20 marzo 2018, C-524/15, C-537/16, C 596/16 e C-597/16, ha preso nuovamente posizione sulla compatibililà del “doppio binario” sanzionatorio (sanzioni amministrative e penali) con il diritto al ne bis in idem, espresso dall’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Con tali pronunce, il giudice europeo ha ridimensionato decisamente le conclusioni formulate nel corso dei relativi procedimenti, in data 12 settembre 2017, dall’Avvocato generale della Corte di Lussemburgo, il quale aveva opinato per la dichiarazione di contrarietà del doppio binarioal diritto a non essere giudicato e punito più volte per lo stesso fatto, in forza dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 

Come noto, tale norma, ai sensi della quale “Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge”, vieta il cumulo sia di procedimenti che di sanzioni, aventi natura penale, per gli stessi fatti e contro lo stesso individuo.

La Corte di Giustizia nelle sentenze citate afferma che il cumulo di sanzioni relative allo stesso fatto storico non costituisce tout court una violazione del ne bis in idem europeo. A parere dei giudici europei esso può costituire, infatti, una semplice limitazione di tale diritto, purché rispetti i requisiti dettati, in materia, dall’art. 52 dellaCarta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a mente del quale “eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui”.

Alla luce di tale norma, la Corte di Giustizia afferma che, affinché le limitazioni dell’art. 52 della Carta di Nizza siano conformi al diritto dell’Unione occorrerà che esse rispettino, congiuntamente, i seguenti requisiti: i) siano finalizzate - nel rispetto del principio di proporzionalità- a un obiettivo di interesse generaletale da giustificare il cumulo (fermo restando che i procedimenti e le sanzioni devono avere scopi complementari); ii)siano previste da regole chiare e precise, tali da consentire all’individuo di prevedere quali atti e/o omissioni possano costituire oggetto di cumulo; iii)siano tali da garantire un coordinamento fra i due procedimentirelativi all’idem factum, in modo da limitare il più possibile gli oneri supplementari che il ricorso al sistema del cumulo genera; iv)siano rispettose del principio di proporzionalità della pena, limitando a quanto strettamente necessario il complesso delle sanzioni irrogate.

La Corte europea chiarisce, infine, che la valutazione circa il rispetto di tali requisiti spetta al giudice nazionale, il quale potrà, ovviamente, valersi nell’opera di interpretazione del diritto unionale del prezioso strumento del rinvio pregiudiziale.

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