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AGOSTO

2018

Proroga del termine per l’adozione di una decisione in materia di rimborso o sgravio nel codice doganale dell’Unione

Il 30 luglio 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il regolamento delegato 2018/1063 del 16 maggio 2018 che ha chiarito alcune disposizione del codice doganale dell’Unione.

In particolare, tra le diverse modifiche, il suddetto regolamento ha introdotto in materia di rimborso o sgravio una proroga del termine per l’adozione di una decisione da parte dell’Autorità doganale competente.

Come noto, ai sensi dell’art. 22 Reg. Ue 952/2013 (c.d.u.), che disciplina le decisioni riguardanti l’applicazione della normativa doganale adottate da parte dell’Autorità doganale su richiesta del contribuente, il termine per l’adozione di tali decisioni è di 120 giorni dalla data di accettazione della richiesta. 

Il regolamento in oggetto ha modificato l’art. 97, Reg. delegato UE 2015/2446, in materia proroga dei termini per l’adozione di una decisione in materia di rimborso o sgravio, inserendo un terzo paragrafo, a norma del quale tale termine può essere prorogato qualora non sia possibile per l’Autorità doganale competente completare una valutazione e adottare una decisione se sulla decisione può incidere l’esito di uno dei procedimenti amministrativi o giudiziari pendenti.

In particolare, il nuovo art. 97 Reg. delegato UE 2015/2446 prevede tre diverse ipotesi di proroga:

    a) il termine può essere prorogato di trenta giorni dopo la data della pronuncia della Corte di Giustizia, con il consenso del               richiedente, se un caso connotato da elementi di fatto o di diritto identici o comparabili è pendente dinanzi alla Corte di               Giustizia dell’Unione europea a norma dell’art. 267 Tfue; 

   b) il termine può essere prorogato per la durata del controllo relativo all’origine preferenziale e, in ogni caso, per un periodo            non superiore a 15 mesi dalla data in cui la richiesta è stata inviata;

   c) il termine può essere prorogato per un periodo che termina non più tardi di trenta giorni dopo la notifica da parte della                  Commissione della revoca della sospensione dell’adozione di decisioni ITV o IVO.

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