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AGOSTO
2021

La Cassazione si pronuncia sulla causa di non punibilità della violazione, qualora quest'ultima rivesta carattere formale

Con la recente sentenza 18 maggio 2021, n. 13336, la Suprema Corte ha ribadito che la violazione tributaria può avere carattere formale ai sensi dell’art. 6, comma 5 bis, d.lgs. 472 del 1997, al ricorrere di due concorrenti requisiti: 1) non arrecare pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, 2) non incidere sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo.

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Con riguardo al secondo requisito, la Suprema Corte ha affermato che la “non incidenza sulla determinazione della base imponibile” deve essere apprezzabile in sé e non sulla base di comportamenti successivi del contribuente, anche se volti a porre rimedio a errori od omissioni che lo stesso abbia commesso.

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Nella fattispecie all’esame dei giudici di legittimità, la violazione, consistita nell’annotare una duplice detrazione Iva per il medesimo acquisto, ha, secondo la Suprema Corte “certamente inciso sulla determinazione della base imponibile e sul versamento del tributo, tanto che la società contribuente, per il periodo d’imposta chiusosi il 31/12/2003, ha potuto usufruire di una doppia indebita detrazione, restando dunque irrilevante, rispetto all’applicazione della sanzione, che l’anno successivo la stessa contribuente abbai incrementato l’iva a debito per un importo lordo corrispondente a quello dell’Iva indebitamente detratta l’anno precedente”.

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