top of page
Tribunale

OTTOBRE

2020

La Corte si pronuncia nuovamente sull'antieconomicità

Con sentenza 30 settembre 2020, n. 20859, la Suprema Corte ha espresso un importante principio ai sensi del quale la valutazione di antieconomicità, relativa ad un costo ritenuto indeducibile dall’Amministrazione finanziaria in quanto esoso, deve considerare la complessiva operazione economica al quale è riferito, ancorché poi, in tutto o in parte, non si sia conclusa. 

​

Ad avviso dei giudici di legittimità, ai fini della indeduciblità di un costo, pertanto, non ha rilevanza neppure il compimento effettivo dell’operazione esaminata.

​

In particolare, nel caso di specie, a una società immobiliare era disconosciuto il costo di una provvigione di sei milioni di euro, corrisposta a una società per la vendita di una porzione di immobile (valore 18 milioni) con opzione sulla restante parte (valore totale 65 milioni). Nonostante la mancata conclusione del contratto definitivo, alla società che aveva svolto l’intermediazione venivano corrisposti, a titolo di provvigione, tre milioni di euro.

​

L’Agenzia delle entrate, ritenendo tale costo era del tutto sproporzionato e contrario ai canoni economici, riprendeva a tassazione la somma ritenuta indebitamente dedotta, sull’assunto che sarebbe eccessivo il pagamento, a titolo di provvigione, di un importo superiore alla percentuale del 3%, risultante dagli usi e dalle consuetudini della Camera di commercio per le intermediazioni immobiliari.

​

Tale posizione veniva condivisa dai giudici di merito.

Nel ricorso per Cassazione, il contribuente lamentava che i giudici, al pari dell’Ufficio, non avessero opportunamente motivato le ragioni circa la correttezza di una percentuale del 3%, senza poi considerare l’operazione nel suo complesso, ricomprendente anche un’opzione d’acquisto sull’intero immobile.

​

La Suprema Corte, condividendo la tesi difensiva, ha evidenziato la necessità di ricomprendere anche l’opzione di vendita dell’intero immobile, ai fini del conseguimento del giudizio di antieconomicità del costo sostenuto, rispetto all’intera operazione economica e a prescindere dal suo compimento effettivo. 

bottom of page