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AGOSTO

2020

La Cassazione si pronuncia nuovamente in materia di accise

Con la recente sentenza 23 luglio 2020, n. 15715, la Suprema Corte ribadisce il proprio orientamento in materia di titolare, dal lato passivo, dell’obbligazione di accise.

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In tale decisione i giudici di legittimità, dopo aver illustrato che l’art. 2, comma primo, Tua stabilisce il momento in cui sorge l’obbligazione tributaria, ossia l’importazione o la fabbricazione, e che il secondo comma dell’art. 2 sancisce il momento di esigibilità dell’accisa, ossia “l’atto di immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato”, precisa che a norma del terzo comma dell’art. 2 “l’accisa è esigibile anche quando viene accertato che non si sono verificate le condizioni di consumo previste per poter beneficiare di un’aliquota ridotta o di una esenzione”.

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Il sistema quindi prevede e disciplina, in primo luogo, la nascita del presupposto del tributo e successivamente la sua esigibilità.

Il soggetto passivo del tributo, ossia colui che ha realizzato uno dei fatti generatori dell’imposta, ai sensi del successivo art. 26, quarto comma, Tua è rappresentato dai soggetti che vendono direttamente il prodotto ai consumatori e che hanno l’onere di versare la relativa accisa.

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Secondo la Suprema Corte tale ultima disposizione deve essere interpretata “nel senso che soggetto passivo dell’imposta è il fornitore del prodotto e non il consumatore al quale il corrispondente onere viene traslato in virtù e nell’ambito di un fenomeno meramente economico; il rapporto tributario inerente al pagamento dell’imposta si svolge, pertanto, esclusivamente tra l’Amministrazione finanziaria e i soggetti che forniscono direttamente il gas naturale ai consumatori e a esso è del tutto estraneo l’utente”.

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Tale considerazione risulta coerente con la natura delle accise, ossia un tributo che colpisce una sola volta all’atto della produzione il bene assoggettato a imposizione. 

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La sostanza economica dell’operazione, decisiva per altri tributi, come l’Iva, è invece estranea al sistema delle accise sull’energia elettrica, nell’ambito del quale non assume rilievo in sé la cessione di beni o la prestazione di servizi compiuta nell’esercizio di un’attività economica.

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Conseguentemente, la Suprema Corte afferma che il rapporto tributario in materia di accise intercorre, esclusivamente, tra il fornitore del bene sottoposto ad accisa e lo Stato, giacchè il rapporto tra il fornitore e il consumatore è di natura contrattuale e si pone su un piano distinto rispetto a quello tributario.

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E’ quindi sempre il fornitore a essere titolare, dal lato passivo, dell’obbligazione tributaria di corrispondere l’accisa in generale e, in esito al pagamento, egli può riversarne l’onere mediante rivalsa.

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