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OTTOBRE

2019

La Dogana di Genova su richiesta di un operatore riesamina per la prima volta una propria decisione, applicando l'art. 23 c.d.u.

Con una decisione di settembre l’Agenzia delle dogane, Ufficio delle dogane Genova 1, a seguito di un’istanza proposta ai sensi dell’art. 23 c.d.u. da una Società assistita dallo Studio, ha riesaminato una propria decisione, risalente all’anno 2016, che rigettava un’istanza di rimborso di dazi antidumping, presentata da un importatore a seguito della domanda di annullamento di un Regolamento antidumping, dinanzi al Tribunale di primo grado dell’Unione europea. 

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In particolare, la Dogana di Genova motivava il rigetto del rimborso, affermando che la causa instaurata presso il Tribunale di primo grado dell’Unione europea era ancora pendente e la mera presentazione di una domanda di annullamento del Regolamento non poteva produrre ipso facto l’annullamento o la revoca degli effetti del Regolamento stesso adottato dal Consiglio dell’Unione europea. 

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Successivamente a tale rigetto, il Tribunale dell’Unione europea in accoglimento del ricorso dell’operatore ha annullato il Regolamento per il soggetto richiedente.

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A seguito della definitività di tale decisione, la Commissione europea ha pubblicato un avviso, segnalando che le istituzioni dell’Unione erano tenute a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza del Tribunale, divenuta definitiva, comportava. 

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Conseguentemente, la Società ha chiesto alla Dogana di Genova di riesaminare la decisione di rigetto dell’istanza di rimborso, sussistendo i presupposto di cui agli artt. 23, Reg. Ue 952 del 2013, e 15, Reg. Ue 2446 del 2015.

In particolare, l’art. 23 c.d.u. dispone che “il destinatario della decisione informa senza indugio le autorità doganali in merito a eventuali fattori emersi dopo l’adozione della decisione e potenzialmente in grado di incidere sul mantenimento o sul contenuto di quest’ultima […] Le Autorità doganali che hanno preso una decisione possono annullarla, modificarla o revocarla in ogni momento se essa non è conforme alla normativa doganale. In casi specifici, le Autorità doganali svolgono le seguenti funzioni: a) riesaminano una decisione”. 

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L’art. 15, Reg. Ue 2446 del 2015, che dà attuazione alla norma sopra citata, precisa che “L’Autorità doganale competente a prendere la decisione riesamina una decisione nei casi seguenti: a) in caso di modifiche della pertinente normativa dell’Unione che incidono sulla decisione; (…) c) se necessario, a seguito delle informazioni fornite dal destinatario della decisione in conformità all’art. 23, paragrafo 2 del codice o da altre Autorità. L’Autorità doganale competente a prendere la decisione comunica l’esito del riesame al destinatario della decisione”.

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In considerazione della novità applicativa dell’art. 23 c.d.u., l’Ufficio delle dogane di Genova ha consultato la Direzione Centrale delle dogane di Roma, Ufficio legale e contenzioso, la quale ha ritenuto che la decisione di diniego del rimborso del 2016 fosse stata “superata dal pronunciamento del Tribunale dell’Unione che, annullando il Regolamento Ue istitutivo antidumping, ha di fatto reso indebiti i dazi a suo tempo riscossi. Ne discende, a parere della Direzione centrale, che sorge per l’Amministrazione l’obbligo di riesaminare il diniego di rimborso anche in virtù della normativa sovranazionale e segnatamente dell’art. 15 Reg. Ue 2446 del 2015”.

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Sulla base di tali linee guida, il Team in materia di autotutela dell’Ufficio delle dogane di Genova 1 ha ritenuto sussistenti le condizioni per riesaminare il provvedimento di diniego del rimborso risalente all’anno 2016, ai sensi dell’art. 23 c.d.u. e ha conseguentemente autorizzato il rimborso del dazio antidumping a favore della Società richiedente.

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