
APRILE
2020
Agenzia delle Dogane, sospesi gli atti istruttori e organizzativi
Con Determinazione direttoriale 26 marzo 2020, n. 100430, l’Agenzia delle dogane ha previsto un’operatività ridotta per le Uffici, con la conseguenza che le procedure amministrative possono essere rallentate ovvero interrotte, salvo che non abbiano a oggetto istanze indifferibili e urgenti.
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Tale determinazione si è resa necessaria in considerazione dell’art. 103, d.l. 18 del 2020 (decreto Cura Italia), il quale ha disposto una sospensione, dal 23 febbraio al 15 aprile, dei termini ordinatori o perentori relativi allo svolgomento dei procedimenti amministrativi, sia a istanza di parte che con procedura d’ufficio.
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La Dogana ha precisato che, tuttavia, tale disposizione non può applicarsi ai procedimenti tipici doganali, disciplinati dall’art. 22, Reg. Ue 952 del 2013, il quale stabilisce che può essere disposta una proroga del termine stabilito per le “decisioni”, pari di norma a 120 giorni, di un periodo non superiore a 30 giorni, qualora le autorità doganali si trovino nella impossibilità di rispettarlo, ovvero per tutto il tempo necessario, previa richiesta dell’interessato.
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In questo contesto, l’Agenzia, pressata dall’emergenza, da un lato, ha disposto misure riorganizzative per farvi fronte, rimodulando le forze in carico agli Uffici, e, dall’altro, ha scongiurato il possibile sovraccarico di lavoro, ritenendo che, in linea generale, “l’attività istruttoria ed autorizzativa relativa alle decisioni doganali non assume carattere di indifferibilità se non in casi eccezionali, anche con riferimento alle attività rientranti nei codici Ateco considerati essenziali nel periodo emergenziale”. Per la Dogana tale intervento è funzionale a velocizzare lo sdoganamento dei prodotti essenziali per far fronte all’emergenza, come i presidi medici e le derrate alimentari.
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Alla luce di tali considerazioni, le linee guida stabilite dalla determinazione sono le seguenti:
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gli operatori sono invitati a non proporre nuove istanze che non abbiano carattere di assoluta necessità, perché indifferibili e urgenti, ovvero a ritirare le domande già proposte e non ancora istruite dall’Ufficio competente;
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salvo i suddetti casi eccezionali, per le istanze presentate e non ancora accettate, l’Ufficio competente non procederà all’accettazione;
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qualora l’attività istruttoria propedeutica al rilascio di decisioni non sia già a uno stadio avanzato, l’Ufficio potrà “adottare un diniego secondo le procedure previste dalla normativa unionale” e l’operatore potrà, al termine del periodo emergenziale, “riproporre l’istanza oggetto di diniego che sarà trattata con priorità”.
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Si tratta di decisioni che comporteranno un rallentamento delle operazioni relative a un settore come quello del commercio internazionale che, come il suo indotto, è in piena crisi. Infatti le autorizzazioni hanno lo scopo di agevolare le attività svolte dagli operatori nazionali e in molti casi consentono l’introduzione di merci senza dazio o con dazio agevolato
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A livello applicativo, la determinazione è resa esecutiva dalla nota n. 100433 del Direttore rivolta alle associazioni di categoria, che offre ulteriori spunti per comprendere le motivazioni della decisione delle Dogane di sospendere il processo di rilascio delle autorizzazioni non indispensabili.
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Sul piano pratico tale nota invita gli operatori economici che hanno autorizzazioni in scadenza entro il 1° maggio 2020, laddove ravvisino la concreta necessità, a proporre istanza di sospensione direttamente sul portale elettronico, indicando le motivazioni tra quelle riportate nella nota. Queste istanze di sospensione devono essere presentate entro il 31 marzo in modo che la Dogana abbia il tempo di evaderle.