
GIUGNO
2020
La Cassazione dichiara illegittimo l'accertamento fondato su un Regolamento unionale dichiarato illegittimo dalla Corte di Giustizia
Con la recente sentenza 13 febbraio 2020, n. 3608, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito all’efficacia retroattiva della sentenza della Corte di Giustizia che ha dichiarato invalido il regolamento di esecuzione UE n. 723/2011, poiché adottato in violazione dell’art. 15, par. 2, Reg. Ce 1225/2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di Paesi non membri della Comunità europea.
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In particolare, la Suprema Corte ha affermato che l’illegittimità del regolamento di esecuzione comporta il venir meno del presupposto normativo sulla cui base sono stati adottati gli avvisi di accertamento impugnati, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 264 TFUE, secondo il quale se il ricorso è fondato, la Corte di Giustizia dell’Unione europea dichiara nullo e non avvenuto l’atto impugnato.
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Tale decisione evidenzia diverse possibili strategia di difesa dei contribuenti, inducendo il ricorrente a lamentare fin dall’atto introduttivo del giudizio l’illegittimità della pretesa doganale a causa del vizio originario del regolamento antidumping.
E invero, secondo la sentenza 3608 illustrata il dazio preteso dall’Amministrazione è illegittimo per difetto dei presupposti legali in presenza dei quali ne è consentita l’adozione e, più precisamente, a causa del contrasto con l’art. 4.1 del codice antidumping OMC, non essendo stata verificata l’effettività del pregiudizio che l’importazione comportava per il settore industriale dell’Unione europea.