top of page
striscia tributario.JPG

GENNAIO 

2021

Il dazio antidumping "agevolato" sulle importazioni di acido tricloroisocianurico dalla Cina

Con la recente sentenza 18 dicembre 2020, n. 628, la Commissione tributaria provinciale di Genova si è pronunciata sull’agevolazione relativa al dazio antidumping sulle importazioni di acido tricloroisocianurico dalla Cina, previsto dal Regolamento di esecuzione 19 dicembre 2011, n. 1389/2011.

​

In particolare, affinchè operi tale beneficio è necessario che l’importatore presenti una fattura commerciale che includa una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale contenente: 1) nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che ha emesso la fattura commerciale; 2) un’apposita dichiarazione nella quale il venditore/esportatore certifica che i prodotti esportati sono stati fabbricati da una delle società aventi diritto al dazio agevolato; 3) data e firma.

​

Nel caso esaminato dalla Commissione la Dogana ha contestato alla società importatrice che la fattura non presentava i requisiti previsti dalla legge ai fini dell’agevolazione, giacchè la società aveva acquistato la merce da un soggetto che svolgeva solo la funzione di intermediario nella compravendita di prodotti chimici fabbricati da una delle società “agevolate” dal regolamento.

​

La Commissione, accogliendo le ragioni del contribuente, ha affermato che “nel caso de quo ricorre la violazione del regolamento di esecuzione n. 1389/2011 (…) poiché il prodotto chimico è stato fabbricato in Cina da una delle cinque società elencate in sede di agevolazione doganale tramite un intermediario e che pertanto sia applicabile il dazio agevolato. Il regolamento evidenzia che il venditore può essere un soggetto diverso dal produttore e in questo caso il documento deve indicare che il produttore delle merci è una delle cinque società elencate all’art. 1 del regolameto n.- 1389/2011. Inoltre l’attuazione del principio costituzionale del legittimo affidamento del contribuente pone l’Amministrazione finanziaria nella posizione tale da avvalorare la concessione effettuata al contribuente (…) ossia di poter emendare gli errori materiali e formali, evitando così le gravose conseguenze fiscali al contribuente stesso”.

​

I giudici di primo grado hanno quindi confermato che unico presupposto per beneficiare dell’aliquota ridotta è che i prodotti siano stati fabbricati da una delle cinque società elencate nel regolamento e che non è necessario che l’acquisto sia stato “diretto” da parte dell’importatore, potendo essere il venditore un soggetto diverso dal produttore ovvero un intermediario. 

bottom of page