
APRILE
2021
La prescrizione decorre dalla notifica dell'avviso di accertamento e non del pvc
La Suprema Corte, con recente ordinanza 31 marzo 2021, n. 8872, ha recentemente precisato che la prescrizione per la richiesta di risarcimento danni al commercialista per errori nella tenuta della contabilità decorre dalla notifica dell’avviso di accertamento e non dalla consegna del processo verbale di constatazione.
Infatti, è solo con il provvedimento impositivo che il Fisco esercita la propria pretesa e conseguentemente il contribuente subisce un pregiudizio concreto; il processo verbale di constatazione, al contrario, costituisce un atto interno, non impugnabile, che non incide né sul patrimonio, né su altra situazione giuridica del contribuente e che soltanto eventualmente conduce alla notifica di un avviso di accertamento, qualora l’Ufficio non dovesse accogliere le osservazioni del contribuente.
In particolare la Suprema Corte ha affermato che “l’azione di risarcimento del danno, in questo caso da inadempimento contrattuale, presuppone che un danno si sia verificato, non potendo la prescrizione decorrere prima di tale evento. Nel caso presente, il danno non può consistere nella notifica del processo verbale di constatazione, che è un atto meramente interno destinato eventualmente a far da premessa di un avviso di accertamento, a partire dal quale può dirsi che un danno per il contribuente si è verificato”, concludendo che la prescrizione decorre dall’avviso di accertamento e non dal processo verbale che è un atto prodromico e solo eventuale al futuro atto impositivo.
Tale sentenza conferma principio incontestabile in materia tributaria, ossia che la decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo non è interrotta dalla notifica del processo verbale; soltanto l’atto impositivo, notificato nel termine previsto dalla legge per le diverse imposte, può legittimamente interrompere il decorso del termine decadenziale.