
LUGLIO
2020
L'istanza di revisione a posteriori dell'importare è possibile anche dopo la verifica fisica delle merci
Come noto, la legislazione unionale e interna permette all’operatore di chiedere alla Dogana la revisione a posteriori della dichiarazione doganale, qualora lo stesso abbia ravvisato nella dichiarazione elementi inesatti o incompleti.
​
Il ricorso di tale procedura non è subordinato a condizione alcuna, salvo quella temporale (decadenza triennale).
In particolare, la revisione dell’accertamento integra un procedimento amministrativo di accertamento del tributo, nell’ambito del quale si procede al riesame degli elementi essenziali della dichiarazione.
​
Mediante tale procedimento, l’Amministrazione doganale può intervenire sugli elementi soggettivi e oggettivi della bolletta doganale che hanno determinato l’accertamento stesso, regolarizzandoli qualora ne venga riscontrata l’inesattezza o l’incompletezza o comunque qualora subentrino nuovi elementi.
​
In particolare, gli elementi della dichiarazione che consentono di applicare il procedimento di revisione dell’accertamento possono distinguersi in: soggettivi, quando connessi al titolare dell’operazione ovvero ad altri requisiti soggettivi rilevanti per l’accertamento; oggettivi, ossia connessi alle merci oggetto dell’operazione (quantità, qualità, valore, origine, richiesta di trattamenti preferenziali, richiesta di applicazione d’imposta con aliquote agevolate o ridotte), che hanno, comunque, riflesso sull’applicazione dei tributi o su altre normative non fiscali, la cui applicazione sia demandata alle dogane.
​
Con una recente sentenza la Corte di Giustizia (16 gennaio 2019, C-496/17) ha confermato che l’accesso alle revisioni e dunque ai rimborsi dei dazi è da intendersi in senso ampio, attivabile a norma del codice dell’Unione ogni qualvolta una dichiarazione doganale deve essere modificata perché presentata sulla base di “elementi inesatti o incompleti”.
​
In particolare, la Corte sottolinea che i termini “elementi inesatti o incompleti” devono essere interpretati come comprendenti allo stesso tempo errori od omissioni materiali, ma anche errori di interpretazione del diritto applicabile, che possono intervenire sia in dichiarazione, sia in sede di primo controllo.
​
Di conseguenza ad avviso dei giudici europei la Dogana non può respingere una domanda di revisione a posteriori del contribuente per il solo motivo che l’importatore non avrebbe contestato un controllo preventivo, costituito da una verifica fisica delle merci effettuata all’atto della loro importazione.