La Corte costituzionale, con la sentenza 13 aprile 2026, n. 50, ha chiarito la portata dell’art. 21-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, riconoscendo efficacia di giudicato nel processo tributario alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata, all’esito del dibattimento, perché “il fatto non sussiste” o perché “l’imputato non lo ha commesso”, quando la decisione riguarda il medesimo soggetto e gli stessi fatti materiali oggetto dell’accertamento tributario.
Secondo la Consulta, la disposizione deve essere interpretata nel senso che il giudicato penale assolutorio opera in ogni stato e grado del processo tributario, senza che il giudice possa procedere a una nuova valutazione dei medesimi fatti materiali già accertati in sede penale, salvo che:
1) siano in discussione fattispecie fondate su presunzioni legali tipiche, rispetto alle quali è necessario che la sentenza penale accerti positivamente l’inesistenza del fatto;
2) l’assoluzione sia stata determinata esclusivamente dall’inutilizzabilità di prove nel processo penale, qualora quelle medesime prove siano invece utilizzabili nel giudizio tributario perché formate nel rispetto delle regole fiscali.
Con la sentenza 15 giugno 2026, n. 678, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana ha applicato i principi affermati dalla Consulta e ha rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando l’illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato.
L’atto impositivo traeva origine dal recupero a tassazione di somme che l’Amministrazione finanziaria aveva qualificato come redditi derivanti da una presunta appropriazione indebita.
Tuttavia, il Collegio ha rilevato che il proscioglimento dei contribuenti non era stato determinato dall’inutilizzabilità del materiale probatorio acquisito nel procedimento penale.
Dalla sentenza penale emergeva, piuttosto, un insuperabile difetto di prova indiziaria in ordine all’effettivo conseguimento di redditi non dichiarati. La pronuncia evidenziava inoltre una serie di elementi non coerenti con la ricostruzione dei fatti posta dall’Ufficio a fondamento dell’accertamento.
In assenza delle due eccezioni individuate dalla Corte costituzionale, la sentenza penale assolutoria doveva quindi spiegare pienamente i propri effetti nel processo tributario. Il giudice toscano ha conseguentemente ritenuto vincolante l’accertamento contenuto nella pronuncia penale e ha confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento.
La decisione ribadisce che, dopo l’introduzione dell’art. 21-bis d.lgs. 74 del 2000, l’Amministrazione finanziaria non può fondare la pretesa impositiva sui medesimi fatti già esclusi in sede penale, salvo dimostrare la ricorrenza di una delle specifiche ipotesi derogatorie individuate dalla Consulta.
Resta tuttavia necessario verificare, caso per caso, se la pronuncia penale abbia accertato positivamente l’inesistenza del fatto, oppure si sia limitata a rilevare l’insufficienza della prova, l’assenza di riferibilità temporale delle somme o l’inutilizzabilità degli elementi acquisiti.